Stato di disoccupazione per il diritto alla riserva
Il Tar del Lazio conferma che non è necessario.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza ha accolto in data 1/9/2005 la richiesta di sospensiva (ordinanza 4981/2005) di una lavoratrice precaria che si era vista negare la riserva per disabilità in quanto non poteva dimostrare lo stato di disoccupazione all’atto della domanda.
Si tratta di un altro importante pronunciamento che conferma la posizione unitaria già espressa nel 2004, e quindi la necessità di un urgente chiarimento da parte del Miur, anche anche sulla base del recente parere del Consiglio di Stato, che stabilisca che per il personale precario della scuola, a qualunque titolo nominato, non sussiste l’esigenza del certificato di disoccupazione trattandosi di lavoro non stabile.
Roma, 9 settembre 2005