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Portfolio: la FLC impugna altri due provvedimenti del Miur

Le note di “chiarimento” hanno ingenerato altra confusione

24/02/2006
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Le ordinanze di sospensione della CM 84/05 in quanto palesemente lesiva delle norme vigenti in tema di tutela della privacy degli alunni e in tema di giudizio sull’insegnamento della religione cattolica, sono chiare ed inequivoche.

Per tutti, ma non per il Miur che in due note successive alle ordinanze ha proseguito in quella che da tempo denunciamo come strategia della confusione. Infatti, sia nella nota del 3 febbraio che nella successiva nota Prot. n. 1196 del 9.02.2006, il Miur nel dare indicazioni alle scuole circa lo strumento attraverso cui esprimere la valutazione degli alunni che hanno scelto di frequentare le lezioni di religione cattolica, ha diramato le seguenti istruzioni: “ Per quanto concerne l'insegnamento della religione cattolica, in attesa che si pervenga ad una definizione del contenzioso in corso circa la modalità di valutazione, le istituzioni scolastiche, per il corrente anno scolastico, potranno continuare a redigere, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, la speciale nota prevista dall'art. 309 del Testo Unico, di cui al decreto legislativo n. 297/1994”.

L’uso del verbo “potere” anziché di quello corretto di “dovere” rischia (in qualche caso si è già verificato) di essere interpretato come un’opzione, ugualmente legittima, che i collegi docenti hanno facoltà di esercitare: inserire il giudizio di religione cattolica dentro il documento di valutazione (come imposto dalla CM 84) oppure in specifica nota a parte da allegare al documento (come prescritto dal Testo Unico).

Come, invece, abbiamo ripetutamente chiarito e come è stato confermato dal Tar con le citate ordinanze, l’opzione legittima è solo ed esclusivamente quella conforme al TU sull’istruzione.

Dopo aver impugnato la Cm 84/05 (il ricorso sarà discusso dal Tar presumibilmente nei primi giorni di marzo), quindi, la FLC Cgil ha dato mandato al proprio legale di impugnare con la proposizione di motivi aggiunti, anche le due note di “chiarimento” che, come già rilevato, con le loro equivoche locuzioni ingenerano altra confusione e producono inutili e faticosi contenziosi all’interno delle istituzioni scolastiche.

Le note in questione, infatti, sono illegittime e, pertanto, l’Ufficio Legale nazionale ha notificato in data odierna i motivi aggiunti al ricorso introduttivo impugnando le predette note per gli analoghi motivi per i quali era stata impugnata la CM n. 84.

Roma, 24 febbraio 2006

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