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Percorsi sperimentali integrati: definiti e riconosciuti a livello nazionale gli standard formativi minimi di 14 figure professionali

Sancito l’accordo tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, le Regioni e le Province autonome per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali

25/10/2006
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La Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni, Province autonome ha sancito un accordo per il riconoscimento di standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali, riferite a 14 figure professionali individuate sulla base di una comune certificazione riconosciuta dalle Regioni e dalle Province autonome, in esito ai percorsi sperimentali triennali.

Le figure professionali riconosciute vogliono essere un primo passo per la definizione di un repertorio di competenze tecnico professionale, nella prospettiva di un quadro nazionale di standard professionali.

L’accordo Inoltre prevede l’adozione di linee guida per la certificazione finale ed intermedia, nonché i criteri metodologici per l’aggiornamento degli standard formativi minimi nazionali relativamente sia alle competenze di base sia alle competenze tecnico professionali.

Sarà quindi consentito alle Regioni di procedere alla sostituzione delle certificazioni rilasciate, al termine dei percorsi triennali sperimentali, con certificati aventi caratteristiche uniformi.

All’accordo, che sarà recepito con decreto adottato d’ intesa dal Ministro della Pubblica Istruzione e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sono allegati un documento tecnico e un ulteriore documento sulle figure professionali .

I due allegati costituiscono le linee guida per la descrizione degli standard e classificazione delle competenze di base e tecnico professionale acquisite, nonché per la metodologia adottata .

L’allegato sulle figure professionali, contiene la denominazione delle figure professionali riconosciute a livello nazionale e declina i profili professionali regionali ad esse riconducibili, individuando i relativi standard di competenze in abilità/capacità.

Così come dichiarato al viceministro nell’incontro di presentazione della bozza di accordo ribadiamo che la definizione degli standard formativi utili per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi triennali va considerata la necessaria conclusione di quei percorsi che dovranno terminare nel momento in cui si attuerà la norma che eleva l’obbligo di istruzione, per il quale la titolarità della scuola nella progettazione e gestione dei percorsi dovrà essere chiara e piena, come ribadito dalla FLC Cgil anche nel Documento conclusivo del Direttivo nazionale.

Del resto gli stessi dati in possesso dall’Amministrazione non evidenziano ricadute positive di quei percorsi nella lotta alla dispersione, nei quali al contrario, come da noi più volte denunciato, il tasso di abbandono è pari a quello dei percorsi ordinari.

In tal senso gli elementi di novità che vengono tanto evidenziati dimostrano che al contrario quei percorsi non possono essere presi ad esempio per risolvere il drammatico problema della dispersione scolastica.

Le soluzioni vanno ricercate dentro la scuola, utilizzando le potenzialità dell’autonomia scolastica, costruendo percorsi che corrispondano alle esigenze di quelle situazioni particolari con un’ottica inclusiva, non separando i giovani sulla base delle loro condizioni di partenza.

Infine, per quanto attiene alla certificazione delle competenze acquisite, riteniamo che i livelli di apprendimento e di professionalizzazione della persona non possono essere valutati a prescindere dal tempo e dal contesto di acquisizione. Le competenze acquisite , non devono, quindi, solo rispondere agli standard europei professionalizzanti, ma essere espressione di un percorso di crescita per i giovani, necessario sia a poter proseguire gli studi sia ad accedere con consapevolezza nel mondo del lavoro.

Roma, 25 ottobre 2006