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Uno stop della Cassazione alla precarietà. Il caso di alcune operatrici di call center

Elementi della subordinazione: sentenza della Corte di Cassazione n. 9812/08 del 14 aprile 2008.

17/04/2008
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La sentenza che pubblichiamo in allegato è stata depositata dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione in data 14.04.2008 ed è conseguente ad un ricorso proposto da una Società s.a.s avverso una sentenza che era stata emessa dalla Corte d’Appello di Venezia con la quale era stato riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato relativo ad alcune operatrici di call center che avevano prestato servizio nella predetta Società.

I Fatti: a seguito un’ispezione dell’Inps, una società veneta, presso la quale lavoravano alcune operatrici di Call Center, è stata invitata a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale delle medesime, ritenendo che esse fossero lavoratrici subordinate. La Società, quindi, ha impugnato avanti al Tribunale di I grado il verbale ispettivo contestando la natura subordinata del rapporto di lavoro ed affermando che detto rapporto doveva essere qualificato come autonomo.

Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, nel 2001, aveva dato ragione alla Società affermando la natura autonoma del lavoro prestato dalle giovani lavoratrici. La Corte d’appello di Venezia, invece, nel 2005 aveva ribaltato la decisione, dichiarando che il lavoro svolto dalle lavoratrici tra le quali quelle indicate nel rapporto ispettivo dell’Inps, aveva natura subordinata e quindi aveva condannato l’azienda a pagare oltre mezzo miliardo di vecchie lire all’Inps come contributi previdenziali evasi.

La Società, quindi, aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza di condanna e la Suprema Corte, però, respingendo il ricorso della Società, ha confermato la sentenza della Corte di Appello affermando, nuovamente, la propria costante giurisprudenza, in tema di subordinazione, e ribadendo i seguenti principi:

1. gli elementi decisivi della subordinazione sono:

  • l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro

  • conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale

2. Costituiscono indici sintomatici della subordinazione:

  • assenza del rischio di impresa

  • continuità della prestazione

  • obbligo di osservare un orario di lavoro

  • la cadenza e la forma della retribuzione

  • l’utilizzazione di strumenti di lavoro messi a disposizione dal datore di lavoro

  • lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro

La Corte di Cassazione, quindi, confermando un orientamento ormai costante, afferma che la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice del merito, nella specie dalla Corte d’Appello di Venezia, sarebbe stata censurabile solo se detto giudice avesse individuato erroneamente la natura del rapporto con riferimento ai parametri normativi per la qualificazione del rapporto di lavoro di natura subordinata, o di natura autonoma, mentre l’accertamento degli elementi che rilevino l’effettiva presenza della subordinazione nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre il rapporto di lavoro in esame al modello previsto dal codice civile, costituisce un apprezzamento che, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivato, non può essere oggetto di sindacato da parte della Suprema Corte di Cassazione.

In sostanza, quindi, la Corte di Cassazione rilevando che la sentenza della Corte d’Appello era ben motivata ed aveva compiutamente analizzato sia gli elementi decisivi del rapporto di lavoro che gli indici sintomatici, sopra delineati, peraltro, provati anche con escussione di testi, ha ritenuto di dover respingere il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro ed ha confermato la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dalle lavoratrici del Call Center con conseguente diritto alla regolarizzazione ai fini contributivi e previdenziali.

La sentenza in questione, segna un altro passo importante, nella lotta contro la precarietà; troppo spesso, infatti, anche nel mondo del lavoro pubblico, ai lavoratori sono offerti posti di collaborazione che invero dissimulano rapporti di lavoro subordinato.

La FLC Cgil da tempo si batte contro ogni forma di precarietà anche di quella celata e, pertanto, rinnova il proprio impegno per tutelare i lavoratori che si trovino in situazioni analoghe a quelle sopra descritte.

Roma, 17 aprile 2008