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Esonero volontario e collocamenti a riposo "forzati" nelle pubbliche amministrazioni: chiarimenti

Il Ministero della Funzione Pubblica fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità applicative dell'Art. 72 della legge 133/08

05/11/2008
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L'articolo 72 del DL 112/08 (ora Legge 133/08) ha introdotto una serie di norme finalizzate a "svecchiare", in maniera più o meno forzata, la pubblica amministrazione.

Si tratta di 3 diverse norme:

  1. I commi da 1 a 6 introducono una forma di prepensionamento che consiste nell'esonero volontario dal servizio per i lavoratori che abbiano un'anzianità contributiva vicina ai 40 anni (fino a 5 anni prima). In tale periodo percepiranno il 50% della retribuzione che sarà elevato al 70% qualora il lavoratore svolga in via esclusiva attività di volontariato e simili (ancora da definire con Decreto del Ministero dell'Economia). Nel periodo di esonero si può svolgere lavoro autonomo o di consulenza purché non con le pubbliche amministrazioni. Da questa norma è esplicitamente escluso il personale della scuola.

  2. I commi da 7 a 10 rendono discrezionale il trattenimento in servizio per due anni al compimento dei 65 anni modificando la norma che ne prevedeva l'automatica concessione (Dlgs 503/92 art. 16 comma 1).

  3. Il comma 11 introduce un collocamento a riposo d'ufficio, discrezionale, al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva.

Si tratta di norme, come abbiamo avuto modo di segnalare nel commento al DL 112/08, " che hanno l'unico obiettivo di abbattere il numero dei dipendenti pubblici ad ogni costo, a prescindere dalle competenze, dal settore, dalla pubblica utilità, dalle necessità effettive del servizio anche consentendo soluzioni che non esistono nel privato. E’ davvero discutibile privarsi di personale qualificato e professionalmente sperimentato, senza che questo possa portare benefici al sistema visto il contestuale blocco del turn-over.
Per quanto riguarda gli effetti dei commi 7-10 e del comma 11, vi è da dire che la misura è di stampo autoritario e foriera di gravi sperequazioni sui posti di lavoro.
Senza criterio alcuno e senza chiamare in causa lo stesso controllo sindacale, l'Amministrazione lascia a sé la facoltà esclusiva di collocare a riposo secondo criteri discrezionali che, è facile prevedere, daranno corso all'arbitrio".

Il Ministero della Funzione Pubblica ha emanato il 20 ottobre 2008 la circolare n. 10 nella quale fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di applicazione di queste norme.

In linea generale la circolare chiarisce due questioni importanti sulle quali avevamo immediatamente espresso le nostre preoccupazioni:

  1. l'applicazione di queste norme non può in alcun modo determinare periodi di "vuoto" tra l'attività lavorativa e l'effettivo diritto alla pensione (finestre);

  2. l'esigenza che siano adottati criteri generali per l'applicazione delle norme evitando comportamenti incoerenti o contraddittori che possano ingenerare contenzioso.

Per il resto la circolare ripercorre il testo normativo fornendo alcuni chiarimenti procedurali.

Esonero volontario dal servizio

  • la norma si applica solo alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'Art. 72 ed è esplicitamente esclusa la Scuola (e, a nostro parere, anche l'AFAM per analogie di norme in materia di collocamenti a riposo e pensioni. Abbiamo sollevato la questione all'amministrazione e siamo in attesa di approfondimenti);

  • per poter presentare la domanda occorre aver raggiunto almeno i 35 anni di contribuzione;

  • la domanda è irrevocabile nel senso che una volta accolta non è possibile rientrare in servizio;

  • la retribuzione spettante (50% o 70%) per l'intero periodo di esonero (max 5 anni) è corrispondente a quella in godimento (competenze fisse ed accessorie) al momento del collocamento in esonero e rimane tale fino alla fine dello stesso (senza alcuna rivalutazione dovuta ai rinnovi contrattuali per periodi successivi al collocamento in esonero);

  • il trattamento pensionistico al termine dell'esonero si calcola come se gli anni di esonero fossero stati di effettivo servizio e quindi anche sulle retribuzioni che sarebbero spettate nel periodo di esonero;

  • la decorrenza dell'esonero deve essere tale per cui la termine dello stesso ci sia il contestuale diritto a pensione (finestre);

  • la posizione di esonero non consente l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, ma solo di lavoro autonomo (occasionale, continuativo o professionale) purché non a favore di pubbliche amministrazioni;

  • è in corso di emanazione il Decreto del Ministero dell'Economia che individua i soggetti e le associazioni per i quali è possibile svolgere, in via esclusiva, attività di volontariato maturando il diritto al 70% della retribuzione;

  • anche per l'esonero permane una discrezionalità di accoglimento da parte dell'amministrazione sulla base di criteri generali di programmazione delle attività e dei fabbisogni;

  • gli esoneri dal servizio sono utili per anticipare eventuali assunzioni (nel rispetto delle regole sul turn-over) che saranno scomputate da quelle previste per l'anno di collocamento effettivo a riposo.

Trattenimento in servizio

  • la decisione discrezionale dell'amministrazione rispetto al mantenimento in servizio dopo il compimento del 65° anno di età deve essere adottata sulla base di criteri generali definiti preventivamente dall'autorità politica o dagli organi di indirizzo;

  • le amministrazioni devono riconsiderare, alla luce della nuova normativa, i trattenimenti in servizio già disposti per il 2009;

  • gli eventuali trattenimenti in servizio disposti con decorrenza dal 1° gennaio 2010 decadono e quindi vanno ripresentate le domande entro i termini prescritti;

  • la domanda di trattenimento in servizio va presentata tra i 12 e i 24 mesi precedenti la maturazione dei 65 anni, fatta salva la disciplina transitoria per il 2009;

  • chi matura l'età di 65 anni entro il 27 dicembre 2009 e non abbia già presentato la domanda di trattenimento in servizio può farlo entro il 27 dicembre 2008;

  • per coloro che maturano l'età di 65 anni entro il 2008 si applica la vecchia normativa e pertanto la domanda sarà automaticamente accolta;

  • saranno anche accolte tutte le domande di coloro che al raggiungimento dei 65 anni non abbiano maturati il requisito minimo di anzianità contributiva per il diritto a pensione che pertanto hanno diritto al mantenimento in servizio fino al raggiungimento dello stesso e comunque non oltre i 70 anni di età;

  • per il personale della Scuola, in considerazione dell'unica finestra di uscita (1 settembre) i termini per la presentazione delle domande sono quelli annualmente stabiliti dal MIUR per le domande di pensione e di trattenimento in servizio (di norma il 10 gennaio dell'anno solare nel quale si raggiungono i 65 anni);

  • analoga modalità dovrebbe essere prevista per il personale dell'AFAM.

Collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione

  • la norma si applica a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni con esclusione dei docenti universitari, dei magistrati e delle forze di sicurezza;

  • la norma si applica anche successivamente al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione;

  • la decisione di collocamento a riposo deve essere fornita al lavoratore almeno 6 mesi prima;

  • la decisione discrezionale dell'amministrazione, rispetto al collocamento a riposo d'ufficio, deve essere adottata sulla base di criteri generali definiti preventivamente dall'autorità politica o dagli organi di indirizzo;

  • la risoluzione del rapporto di lavoro deve essere effettuata in maniera che contestualmente si abbia diritto al trattamento pensionistico (finestre);

  • per i dirigenti la norma è applicabile, prima della scadenza dell'incarico conferito, solo se nel provvedimento di assegnazione dello stesso è esplicitamente prevista tale clausola di risoluzione;

  • per gli incarichi dirigenziali già conferiti prima e dopo il 25 giugno 2008 (data di approvazione del DL 112), che non contengano la clausola di risoluzione suddetta, la norma non è applicabile fino al conferimento di un nuovo incarico".

Come FLC Cgil riteniamo indispensabile che nella definizione dei criteri e delle procedure per l'applicazione di queste norme ci sia un pieno coinvolgimento delle rappresentanze sindacali ai vari livelli e che tutti gli atti siano ispirati alla totale trasparenza ed imparzialità.

Riteniamo anche che nella definizione dei criteri generali si debba tenere conto che esistono norme specifiche per il comparto scuola (e AFAM) per il trattenimento in servizio oltre i 65 anni (raggiungimento del massimo contributivo – 40 anni) e che le situazioni contributive dei lavoratori di tutti i comparti spesso non sono aggiornate determinando palese iniquità tra i lavoratori interessati alle procedure.

Roma, 3 novembre 2008
____________________

DL 112/08 convertito con Legge 133/08

[omissis]

Art. 72
Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non e' revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.
2. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali e' prevista una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.
4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non e' consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.
7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso e' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.
11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.

[omissis]