Articolo 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge e garanzia dell'unità familiare.
Costituzione della Repubblica italiana
Titolo II
Rapporti etico – sociali
Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge e garanzia dell'unità familiare.
__________________________
La famiglia si configura come nucleo primario della società civile, fondato su
principi naturali e quindi
non convenzionali: i vincoli familiari di affetto, solidarietà fra i coniugi, cura e protezione dei figli sono diritti naturali prima che giuridici.
La Costituzione riconosce la famiglia fondata sul matrimonio che, nell'ordinamento della nostra nazione, vige sotto due diverse forme: il
matrimonio civile (davanti al sindaco o a un suo delegato) e il
matrimonio concordatario (che si svolge davanti ad un sacerdote) e che viene stipulato secondo il diritto canonico, riconosciuto dallo Stato. Il matrimonio concordatario viene trascritto nei registri dello stato civile, acquisendo in tal modo gli effetti civili. Va ricordato che il divorzio venne introdotto dalla legge del primo dicembre 1970 e confermato dal risultato del referendum popolare del 1974.
Nonostante questo articolo affermi
l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, rifacendosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3, il nostro paese ha dovuto attendere la
riforma del diritto di famiglia, varata nel 1975, perché la parità coniugale potesse diventare effettiva. Ricordiamo che nella storia del nostro paese è esistita la tutela maritale fino al 1919 e che l'articolo 144 del codice civile che sanciva la cosiddetta
potestà maritale, per la quale la moglie era obbligata ad assumere il cognome del marito e a seguirne la residenza, è rimasto in vigore fino alla
riforma del diritto di famiglia del '75. Nel nostro paese non si configura, diversamente da altri paesi, che anche le coppie omosessuali possano contrarre matrimonio e adottare figli.