Articolo 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Costituzione della Repubblica italiana
Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
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Nei confronti della famiglia, la Repubblica deve agevolarne la formazione e l'adempimento di quei diritti – doveri contenuti nell'articolo 30. Nel corso dei miglioramenti della legislazione sociale, ottenuti attraverso le battaglie sindacali e politiche e la maturazione della coscienza civile, il nostro paese ha introdotto tutta una serie di interventi a tutela della famiglia: gli assegni familiari o la cosiddetta politica della casa di cui si ricorda la "legge sull'equo canone" del 1978, come pure le agevolazioni fiscali per la prima casa. Gli articoli
36 e
37 prescrivono che la retribuzione del lavoratore e della lavoratrice debba essere comunque adeguata ad assicurare a loro stessi e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa. L'articolo
37 assicura alla lavoratrice – madre una speciale tutela perché possa adempiere alla sua
essenziale funzione familiare.
Le agevolazioni nei riguardi delle famiglie numerose non provengono da una finalità legata alla promozione dell' aumento demografico, quanto al dovere di un'assistenza sociale da parte dello Stato.
La Costituzione riconosce il valore sociale della maternità, che si configura come
diritto ad una procreazione cosciente e responsabile, a cui si ricollega anche la legge n. 194, grazie alla quale è stato istituito e disciplinato l'aborto nel nostro paese.
La nostra Repubblica tutela l'infanzia secondo gli stessi principi presenti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sintetizzati nell'articolo 24, dedicato ai
Diritti del bambino. La politica di intervento pubblico nei confronti dei giovani trova svolgimento nell'art. 34, con riferimento ai figli capaci e meritevoli nello studio che, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.