Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Costituzione della Repubblica italiana
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
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L'articolo pone, in termini di promozione e di tutela, le premesse della cosiddetta “Costituzione culturale”, che troverà più ampia definizione nei successivi articoli 32-35. Qui vengono enunciati due principi fondamentali: quello della promozione dello sviluppo di cultura e ricerca e quello della tutela del paesaggio (da intendersi, questo, nel senso più ampio di “beni ambientali”) e del patrimonio storico e artistico.
Solo in apparenza l'articolo mette insieme temi diversi; in realtà, a ben riflettere, se è del tutto evidente che non è concepibile uno sviluppo culturale scisso da un contestuale sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, è altrettanto evidente che la cultura pone le radici di un suo possibile sviluppo nella conoscenza e, dunque, nella valorizzazione e nella tutela dell'intero patrimonio ambientale, storico, artistico, che rappresenta la vera “essenza culturale”, sedimentata per secoli, della Nazione.
Nella definizione di “paesaggio” va identificato il cosiddetto “ambiente visibile”, in cui rientrano a pieno titolo tutti gli aspetti relativi al rapporto tra uomo e natura. Nella definizione di “patrimonio storico e artistico” (in altre parole, i cosiddetti “beni culturali”) vanno identificati tutti quei beni, mobili e immobili, di proprietà pubblica o privata, che rivestono interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico. L'osservanza di questa norma costituzionale ha portato all'istituzione del Ministero dei Beni culturali (1974), successivamente Ministero per i Beni e le attività culturali (1988) e del Ministero dell'Ambiente (1986).