Articolo 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Costituzione della Repubblica italiana
Art. 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
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Il principio fondamentale, che ispira tutta la disciplina costituzionale della scuola, è quello della libertà d'insegnamento. La Costituzione mostra di considerare essenziale per la democrazia il pluralismo ideologico, che va garantito innanzi tutto nella scuola, intesa come istituzione autenticamente laica, consentendo così ai docenti la possibilità di scegliere come e cosa insegnare, pur nel rispetto di parametri generali fissati per legge. La libertà d'insegnamento si collega, pertanto, alla libertà di manifestare il proprio pensiero, alla libertà di professare qualunque tesi o teoria venga ritenuta degna di accettazione, alla libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia più opportuno adottare. Questo principio trova una formulazione pressoché identica nell'art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Con la legge n. 59 del 15. 3. 1997 e col successivo D.P.R. n. 275 dell'8.3.1999 a tutte le istituzioni scolastiche sono state attribuite personalità giuridica e autonomia finanziaria, organizzativa e didattica, mentre spetta sempre allo Stato definire i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione. Perciò allo Stato compete la predisposizione dei mezzi di istruzione, attraverso l'emanazione di norme di carattere generale e l'istituzione di scuole. Tuttavia, l'istruzione non è materia riservata esclusivamente allo Stato, dal momento che la Costituzione garantisce il pluralismo nel sistema educativo stesso, prevedendo la contemporanea esistenza di due tipi di scuole: statali e non statali.
Accanto alla libertà d'insegnamento si colloca, quindi, la libertà della scuola, cioè la libertà dei privati di istituire scuole caratterizzate da peculiari orientamenti educativi, culturali e religiosi. Va, comunque, segnalato che la libera gestione dell'istruzione non deve comportare impegni di spesa da parte dello Stato.
Con la legge n. 62 del 10. 3. 2000 sulla parità scolastica è stato delineato un nuovo sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private nonché da quelle degli enti locali. Tali scuole ottengono la parità purché siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge, corrispondano agli ordinamenti generali dell'istruzione e accolgano chiunque richieda di iscriversi, compresi alunni e studenti portatori di handicap. Le scuole paritarie godono di piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico, fermo restando che l'insegnamento dei docenti dev'essere improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione.