Articolo 34
La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Costituzione della Repubblica italiana
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
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Affermare che "la scuola è aperta a tutti" significa caratterizzare lo Stato sociale come Stato di cultura, che esclude ogni discriminazione (per esempio tra cittadini italiani e stranieri) nell'accesso ai saperi e nel diritto all'istruzione. Ne deriva, come conseguenza, la necessità che lo Stato rimuova ogni ostacolo perché la scuola sia concretamente accessibile a tutti e l'istruzione sia generalizzata.
L'istruzione inferiore (scuole elementari e medie) prevede la frequenza obbligatoria (cosiddetta " scuola dell'obbligo") per garantire a tutti uno standard culturale minimo; essa, inoltre, è gratuita per consentire l'accesso generalizzato, senza alcuna discriminazione di ordine sociale.
Va osservato che al dovere dello Stato di istituire, su tutto il territorio nazionale, scuole di ogni ordine e grado, corrisponde un diritto all'istruzione dei cittadini. Nel caso della scuola dell'obbligo, tale diritto implica anche il dovere di istruirsi.
Il diritto all'istruzione è garantito anche dall'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche la Carta europea sancisce la gratuità e l'obbligatorietà del diritto qui tutelato, affiancandovi, inoltre, anche il diritto all'accesso alla formazione professionale e continua, che il nostro ordinamento tutela separatamente, al successivo art. 35.