Articolo 34

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

27/02/2009
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Costituzione della Repubblica italiana

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

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Affermare che "la scuola è aperta a tutti" significa caratterizzare lo Stato sociale come Stato di cultura, che esclude ogni discriminazione (per esempio tra cittadini italiani e stranieri) nell'accesso ai saperi e nel diritto all'istruzione. Ne deriva, come conseguenza, la necessità che lo Stato rimuova ogni ostacolo perché la scuola sia concretamente accessibile a tutti e l'istruzione sia generalizzata.

L'istruzione inferiore (scuole elementari e medie) prevede la frequenza obbligatoria (cosiddetta " scuola dell'obbligo") per garantire a tutti uno standard culturale minimo; essa, inoltre, è gratuita per consentire l'accesso generalizzato, senza alcuna discriminazione di ordine sociale.

Va osservato che al dovere dello Stato di istituire, su tutto il territorio nazionale, scuole di ogni ordine e grado, corrisponde un diritto all'istruzione dei cittadini. Nel caso della scuola dell'obbligo, tale diritto implica anche il dovere di istruirsi.

Il diritto all'istruzione è garantito anche dall'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche la Carta europea sancisce la gratuità e l'obbligatorietà del diritto qui tutelato, affiancandovi, inoltre, anche il diritto all'accesso alla formazione professionale e continua, che il nostro ordinamento tutela separatamente, al successivo art. 35.

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