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Afam, le regole per ripartire

Le indicazioni del ministro dell'Università per accademie e istituti superiori d'arte

16/06/2020
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ItaliaOggi

Emanuela Micucci

Un'adeguata organizzazione degli spazi e del lavoro così da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e da adottare misure di prevenzione e protezione del covid19. La regola principe per lo svolgimento dell'attività didattica in presenza è sempre la stessa e vale anche per conservatori, accademie di belle arti e istituti superiori delle industrie artistiche. A sottolinearlo è il decreto ministeriale per l'Afam n.112 firmato dal ministro dell'università Gaetano Manfredi il 26 maggio.

Nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, si legge nel decreto, «può essere svolta» «l'attività didattica frontale relativa a discipline performative, consistente in lezioni individuali o destinate a piccoli gruppi cameristici, propedeutica agli esami effettuati in presenza», «a condizione che vi sia una adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali dell'istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione».

Stesse condizioni vincolanti per «l'attività didattica frontale relativa a discipline laboratoriali e performative, ai tirocini obbligatori e al lavoro tecnico-didattico di conservazione e restauro» nelle accademie di arte drammatica, nell'accademia nazionale di danza, negli istituti superiori per le industrie artistiche e nelle accademie di belle arti.

Per tutta la durata dell'emergenza Covid19, inoltre, nei casi in cui non sia possibile la verifica delle attività formative in sede d'esame nelle attività formative e laboratoriali, che presuppongono la costituzione di gruppi cameristici di ampie dimensioni e compagini corali e orchestrali, ma anche all'interno di tirocini obbligatori delle esercitazioni didattiche essenziali, le istituzioni Afam «sono autorizzate a individuare, in deroga a quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, le modalità più opportune per la valutazione di ogni attività formativa, performativa e laboratoriale, anche a distanza, e le modalità più opportune per l'espletamento delle attività laboratoriali e performative nonché di seminari, esercitazioni, progetti e ogni altra attività pratica che deve essere svolta, ove prevista, ai fini del conseguimento del titolo accademico».

Per svolgere e valutare queste attività le istituzioni Afam, in deroga alle disposizioni normative vigenti, garantiscono il rispetto degli obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici, delle disposizioni normative concernenti la certificazione della frequenza, la valutazione delle attività performative e di laboratorio.


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