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Assunzioni, 9 mila sub iudice

Le immissioni in ruolo della fase B avvenute al buio, ignorata la procedura amministrativa. Non è stata resa nota la graduatoria. Il Miur corre ai ripari

08/09/2015
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ItaliaOggi

Carlo Forte

Le assunzioni della fase B, circa 9 mila, rischiano di finire in tribunale. La procedura seguita dall'amministrazione scolastica non prevede la pubblicazione di una graduatoria unica e specifica da dove trarre gli aventi titolo. E dunque gli aspiranti all'assunzione non hanno avuto la possibilità di rendersi conto delle posizioni dei controinteressati. In più non è ancora chiaro se sia stato seguito il criterio della priorità della scelta della provincia rispetto al punteggio oppure no. Ce n'è abbastanza per argomentare ricorsi a raffica, sia da parte degli esclusi che da parte di coloro che dovranno accettare di andare fuori provincia (dei circa 9mila, secondo il ministero ci saranno 7mila destinazioni lontane e 2mila in altre province ma più vicine rispetto a quelle di appartenenza). Un rischio di cui al ministero sembrano essersi resi conto in queste ore, tanto da aver dato disposizioni agli uffici regionali perché siano pubblicati i nomi dei docenti assunti. Ma i motivi di possibile contestazione non vengono meno: più che ai criteri fissati dalla legge 241/90, il ministero dell'istruzione si sarebbe affidato a un algoritmo informatico nell'assegnazione della sede.

Ed è proprio questo il punto debole dell'intera procedura. La legge 107/2015, infatti, non prevede alcuna deroga rispetto alle procedure tassative previste dalla legge sul procedimento amministrativo: la famosa legge 241/90. Che dispone obblighi di trasparenza per tutte le fasi. In primo luogo tramite la previa pubblicazione dei provvedimenti dai quali discendono le decisioni. E ad esito dei procedimenti, l'obbligo di esibire, a domanda dei cittadini interessati, tutti i documenti e gli atti (anche endoprocedimentali) sui quali tali provvedimenti si fondano. La legge 107 si limita a dire, infatti, che gli aventi titolo a ricevere la proposta di assunzione nelle fasi B e C saranno individuati secondo il punteggio e l'ordine delle province espresso dal richiedente. In particolare, il comma 100, dell'articolo 1, dice che all'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità agli aspiranti collocati nelle graduatorie dei concorsi del 2012 «rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.». In pratica, prima si procede al totale scorrimento delle graduatorie dei concorsi del 2012. E poi si passa alle graduatorie a esaurimento. Il successivo comma 101 dispone che, per ciascuna iscrizione in graduatoria, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto deve essere assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata. La legge 107, dunque, non solo non prevede deroghe agli oneri di pubblicità ordinariamente previsti dalla legge 241/90, ma non prevede nemmeno norme di dettaglio per il relativo procedimento. Pertanto, in assenza di norme speciali da applicare solo ed esclusivamente al piano assunzionale, non possono che valere le disposizioni sul procedimento amministrativo ordinariamente previste dalla legge 241/90.

Per quanto riguarda gli oneri di pubblicità a valle è ragionevole ritenere che tali obblighi possano essere soddisfatti agevolmente con la pubblicazione dei provvedimenti finali. Che con ogni probabilità recheranno i nomi dei destinatari delle immissioni in ruolo provincia per provincia e regione per regione in uno ai relativi punteggi. Il problema riguarda, invece, l'accesso ai documenti amministrativi, attualmente regolato dalle disposizioni contenute negli articoli 22 e seguenti della legge 241. Secondo tali disposizioni, infatti, ogni aspirante docente che abbia presentato la domanda per partecipare alla fase B e C del piano assunzionale, avrebbe diritto di prendere visione o di estrarre copia delle domande presentate da ognuno dei propri colleghi che avessero ottenuto l'assunzione in sedi di interesse del richiedente. E avrebbe diritto anche a visionare e ad estrarre copia di tutte le graduatorie.

Infine, un ulteriore incognita è quella del criterio seguito dall'amministrazione per individuare gli aventi titolo a ricevere la proposta di assunzione. La legge 107 sembrerebbe dare priorità al punteggio rispetto all'ordine delle sedi. E dunque, l'avente titolo dovrebbe essere stato individuato prioritariamente avuto riguardo ai titoli e non all'ordine delle province. Ma la faq 22, diffusa dal ministero dell'istruzione prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, farebbe intravedere un diverso avviso: « Solo se nella prima provincia non sarà possibile trovare posto», si legge nella faq, «perché tutti i posti risulteranno occupati da altri soggetti con maggior punteggio che hanno scelto quella provincia come prima, allora capiterà che la proposta di incarico a tempo indeterminato sarà effettuata per una provincia diversa».

Presa alla lettera, la faq lascerebbe intendere, dunque, che la priorità dovrebbe essere data dall'ordine di scelta delle province: un po' come se, per ogni provincia, venisse compilata una graduatoria per quelli che l'abbiano espressa per prima. E poi un'altra tra quelli che l'abbiano espressa come seconda e così via: 100 graduatorie per ogni provincia.