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Ata, niente assunzioni Il caso davanti al Tar

Il ricorso unitario dei sindacati

27/10/2015
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ItaliaOggi

 

CArlo Forte

Un ricorso al Tar contro l'esclusione del personale Ata dalle immissioni in ruolo. Lo hanno presentato congiuntamente i 5 sindacati rappresentativi del comparto scuola: Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams. E riguarda circa 28mila potenziali diretti interessati. A tale cifra, infatti, ammonta la platea dei lavoratori precari appartenenti al personale Ata, che avrebbero potuto essere immessi in ruolo, in via ordinaria, a copertura dei posti attualmente vacanti e disponibili. L'azione è diretta a sollevare una questione di legittimità costituzionale, che dichiari illegittima tale esclusione. E se la richiesta non dovesse essere accolta, i sindacati hanno preparato anche un piano b: la richiesta di sollevare una questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia europea. Va detto subito che l'effetto potrebbe essere lo stesso, salvo un forte allungamento dei tempi. Il giudizio in sede Ue, infatti, avrebbe comunque l'effetto di introdurre nel nostro ordinamento le novità eventualmente stabilite dalla sentenza dei giudici di Bruxelles. I giuristi, per descrivere gli effetti delle sentenze europee parlano infatti di ius superveniens. Che è un'espressione tecnica con la quale si indicano le leggi che modificano la disciplina di talune materie. Ma nella prassi le modifiche non sono mai automatiche. E talvolta non bastano anni e anni di contenzioso seriale per cambiare le cose. Per le sentenze della Corte costituzionale, invece, esiste una prassi consolidata, secondo la quale gli effetti sono praticamente immediati. Già da prima che il legislatore si conformi con provvedimenti legislativi ad hoc. Pertanto, se la Consulta deciderà di accogliere il ricorso, l'amministrazione non potrà fare altro che dare corso alle immissioni in ruolo. Per lo meno quelle ordinarie.

Le questioni poste nel ricorso, infatti, vanno distinte in due capitoli. Il primo riguarda il blocco delle immissioni ordinarie. Quelle cioè, che l'amministrazione avrebbe dovuto disporre per la copertura dei posti vacanti e disponibili. E la seconda è quella della mancata previsione degli Ata nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/2015.