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Bocciati alla valutazione finale, i nuovi prof così perdono tutto

Il reclutamento tramite fit prevede licenziamenti facili

12/12/2017
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ItaliaOggi

Marco Nobilio

I docenti che non supereranno la valutazione finale, al termine del terzo anno del percorso di formazione iniziale e tirocinio (Fit) previsto dalla legge 107/2015, saranno licenziati e perderanno il diritto a rimanere nelle graduatorie in cui risultavano inclusi prima di essere ammessi al Fit. Dunque, il ministero dell'istruzione ha deciso di non accogliere la proposta avanzata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione con il parere reso nell'adunanza del 29 novembre scorso. È quanto si evince dalla bozza di decreto sulle procedure e i criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, e sulla definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Il provvedimento, il cui iter di approvazione è ormai alle battute finali, regola l'ultimo anno del percorso Fit. E potrebbe essere pubblicato anche nel corso di questa settimana.

L'amministrazione ha ritenuto non accogliere la proposta di mitigare il regime della valutazione finale ai fini dell'immissione in ruolo definitivo dei docenti, perché ciò sarebbe in contrasto con quanto disposto dal comma 5, dell'articolo 17 del decreto legislativo 59/2017. Tale disposizione, infatti, prevede che «l'ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto». In buona sostanza, dunque, la decadenza del diritto a permanere nelle graduatorie di merito di altri concorsi eventualmente superati oppure nelle graduatorie a esaurimento o nelle graduatorie di istituto non costituirebbe una sanzione accessoria del licenziamento per mancato superamento della valutazione. La decadenza, secondo l'interpretazione del legislatore regolamentare, si configurerebbe alla stregua di una sorta di condizione, il cui avveramento si verificherebbe automaticamente all'atto della stipula del contratto a tempo determinato connesso all'ammissione all'ultimo anno del Fit. Il tutto con effetti che si dispiegherebbero solo all'esito della valutazione finale. A nulla rilevando se tale valutazione dovesse risultare positiva o negativa.

La decisione del ministero sembrerebbe non tenere conto del recente avviso della Corte costituzionale (n. 251 del 6 dicembre scorso) secondo il quale l'accesso alle selezioni concorsuali è insuscettibile di restrizioni del novero degli aventi titolo. Ciò perché il principio del merito si coniuga proprio alla maggiore ampiezza possibile della platea dei candidati. Pertanto, se l'interpretazione del ministero dovesse risultare definitiva, il rischio che si corre è che, all'atto di eventuali cancellazioni, gli interessati potrebbero adire il giudice sollevando contestualmente una questione di legittimità costituzionale sulla norma generale che prevede la cancellazione dalle graduatorie. Ciò vale in primo luogo per le graduatorie di merito dei concorsi. Che prima d'ora non erano mai state fatte oggetto di questo genere di provvedimenti. E che non hanno carattere permanente essendo rimpiazzate sistematicamente dalle graduatorie dei concorsi successivi. Di qui l'attualità dell'interesse leso che potrebbe risultare meritevole di tutela anche in sede cautelare. Oltre tutto la cancellazione di un soggetto dalla graduatoria di un concorso ordinario comporterebbe automaticamente l'obbligo di assumere l'aspirante meno titolato collocato in graduatoria in posizione immediatamente successiva al docente cancellato. E ciò potrebbe risultare in contrasto proprio con il principio del merito a cui devono essere informate le selezioni concorsuali ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

Le stesse considerazioni valgono anche per la cancellazione dalle graduatorie a esaurimento. La normativa vigente, peraltro, prevede già la cancellazione dalle graduatorie a esaurimento all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato. Ma l'ordinamento, prima dell'avvento della legge 107/2015, prevedeva una serie di garanzie per il neoassunto, tra cui anche la possibilità di ripetere l'anno di prova almeno una volta in caso di valutazione negativa. Cosa che con il nuovo corso non sarà più possibile. Altra questione sensibile è quella della cancellazione dalle graduatorie ai fini degli incarichi a tempo determinato.

La cancellazione, infatti, non comporta solo l'espunzione della posizione nell'elenco della stessa tipologia di posto o cattedra per la quale sia stato ammesso al Fit, ma anche dalle graduatorie di posti e cattedre diverse. E anche in questo caso potrebbero insorgere profili di costituzionalità della norma che lo prevede. Ciò vale sia dal lato dell'aspirante docente, precluso nel proprio legittimo interesse a continuare a concorrere per gli incarichi a tempo determinato, sia dal lato dell'utenza che, in forza dell'espunzione dell'aspirante docente dalla graduatoria, dovrebbe accontentarsi di un docente meno titolato. Di qui la probabile insorgenza di un forte contenzioso con esiti incerti per l'amministrazione.