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Caccia aperta ai supplenti

Sono circa 8 mila a copertura dei posti avanzati dalla fase B. Ma aumenteranno. E per la durata del contratto, il termine è ballerino

15/09/2015
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ItaliaOggi

CArlo Forte

Circa 8 mila cattedre rimaste vuote dalla fase B, e a cui si aggiungono quelle che saranno libere perché il titolare preferisce accettare una supplenza vicino casa piuttosto che trasferirsi. Una stima parla di almeno 14 mila cattedre da coprire con contratti a tempo determinato, ma i numeri esatti si conosceranno in queste ore quando sarà reso noto l'esito della fase B, che ha visto assegnare 8.532 cattedre a fronte di 16.210 disponibilità. I contratti di supplenza saranno di durata fino al 30 giugno e poi, se del caso, prorogati al 31 agosto. A ciò vanno aggiunti circa 30mila posti in deroga sul sostegno da coprire con altrettante supplenze fino al 30 giugno.

La novità del termine ballerino dal 30 giugno al 31 agosto è contenuta in una nota emanata dal ministero dell'istruzione l'11 settembre scorso (1949). L'amministrazione ha chiarito che i posti rimasti disponibili a causa del differimento, previsto dalla legge 107/2015, dell'assegnazione della sede al personale nominato in ruolo nella fase B del piano assunzionale, in prima battuta, dovranno essere coperti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno.

Il termine potrà essere prorogato fino al 31 agosto «qualora successivamente ne dovessero ricorrere le condizioni di legge». Ipotesi, questa, che potrebbe verificarsi qualora, ad esito delle assegnazioni di sede ai neoimmessi in ruolo della fase B, dovessero rimanere vacanti alcune cattedre sulle quali sia stata disposta una supplenza fino al 30 giugno. Si pensi, per esempio, alle cattedre dei 52 destinatari di proposta di assunzione che hanno rinunciato all'immissione in ruolo. Oppure ai posti lasciati liberi dai 192 docenti che non hanno risposto alla chiamata e, per questo motivo, hanno perso il diritto all'immissione in ruolo. Ma anche e soprattutto agli oltre 8mila posti residuati dalla mancata copertura dell'organico di diritto che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto essere l'effetto della fase B del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107.

Ad esito di questa fase, dunque, le scuole potranno acquisire gli elenchi dei neoimmessi in ruolo con le relative sedi di destinazione. E qualora dovessero riscontrare che una o più cattedre, già disponibili in organico di diritto, fossero rimaste non assegnate, potranno innovare i contratti in essere prorogando il termine fino al 31 agosto. Trasformando l'oggetto da supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche a supplenze annuali. Proprio quelle che, se reiterate oltre i 36 mesi, fanno scattare, in sede giudiziale, sanzioni che vanno dalle 9 alle 20 mensilità di stipendio. Perlomeno stando all'orientamento della prevalente giurisprudenza di merito. Che in questo caso affonda le radici nella famosa sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre 2014, la quale ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento comunitario la norma delle legge 124/99 che consente la reiterazione delle supplenze annuali sui posti vacanti senza prevedere alcuna sanzione. Va detto subito che la legge 107 prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per il 2015 e altri 10 per il 2016. Proprio per coprire le necessità finanziarie dovute ai risarcimenti. Che però potrebbero non bastare. Perché il governo aveva stimato l'entità delle somme facendo affidamento sul fatto che il piano straordinario avrebbe coperto tutti i posti dell'organico di diritto. Così da precludere la possibilità di reiterare ulteriormente le supplenze annuali, evitando così il rischio dei risarcimenti seriali. Fin qui la questione delle supplenze annuali.

Le supplenze non brevi e saltuarie presso le istituzioni scolastiche dimensionate, ha spiegato sempre il Miur, dovranno essere disposte con termine fino a nomina dell'avente diritto. Si tratta di una particolare tipologia di contratto prevista dall'articolo 40 della legge 449/97, che l'amministrazione utilizza quando non fa in tempo ad aggiornare le graduatorie entro l'inizio dell'anno scolastico. È il caso delle cosiddette istituzioni scolastiche dimensionate: istituti che hanno modificato la loro composizione con l'aggiunta o la sottrazione di plessi, sezioni staccate o intere scuole. Un fenomeno, definito «residuale» dal ministero dell'istruzione, che riguarda ogni anno dal 5 al 10% delle istituzioni scolastiche. Tutte prevalentemente ubicate nelle aree interne del paese, dove lo spopolamento sta determinando una forte diminuzione anche della popolazione scolastica. Che a sua volta determina la necessità di ridisegnare la conformazione delle istituzioni scolastiche, per farle rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge: almeno 300 alunni in luogo dei 500 ordinariamente previsti.