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Cassazione: giù le mani dalle ore di sostegno

Le ore di sostegno le decide il «gruppo H». E se nell'organico di diritto non vi sono ore a sufficienza, l'ufficio scolastico è tenuto ad aggiungere le ore che mancano nella fase dell'organico di fatto.

30/12/2014
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ItaliaOggi

Antimo Di Geronimo

Le ore di sostegno le decide il «gruppo H». E se nell'organico di diritto non vi sono ore a sufficienza, l'ufficio scolastico è tenuto ad aggiungere le ore che mancano nella fase dell'organico di fatto. Se l'amministrazione assegna meno ore del dovuto, i genitori dell'alunno disabile devono adire il giudice ordinario e non il Tar. Perché è in gioco il diritto all'integrazione scolastica dell'alunno e non una mera aspirazione ad ottenere una decisione favorevole dell'ufficio. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Corte di cassazione, con una sentenza depositata il 25 novembre scorso (25011).

La pronuncia è stata emessa in sede di regolamento di giurisdizione.

E cioè ad esito di una procedura in cui il collegio viene chiamato a individuare quale sia il giudice competente a pronunciarsi su una determinata questione.

Fino a qualche tempo fa, le Sezioni ritenevano che le controversie sulla mancata assegnazione di ore di sostegno rientrassero nella sfera di giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò perché, secondo il precedente orientamento, la decisione relativa all'assegnazione delle ore spettava in via esclusiva all'amministrazione scolastica. E quindi il soggetto che subiva tale decisione era da considerarsi mero titolare di interesse legittimo: una particolare posizione in cui viene a trovarsi un qualsiasi cittadino che aspiri ad un bene della vita oggetto di potere amministrativo.

Adesso, invece, i giudici del Palazzaccio hanno cambiato idea. E ciò è avvenuto sulla scorta di due elementi fondamentali.

Il primo muove dalla considerazione che l'amministrazione, quando assegna le ore di sostegno, non ha il potere di discostarsi dal provvedimento che viene adottato in tal senso dal «gruppo H», al quale spetta l'individuazione del numero di ore da assegnare all'alunno portatore di handicap. Tale gruppo, espressamente previsto dall'articolo 12 della legge 104/92, è composto dagli gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, da personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro dell'istruzione. La decisione viene formalizzata in un piano educativo individualizzato (Pei) appositamente redatto per fare fronte alle necessità dell'alunno.

In buona sostanza, dunque, il titolo a cui deve rifarsi l'ufficio scolastico ai fini dell'assegnazione delle ore non è la disponibilità di ore in organico di diritto indicata dal ministero, ma il Pei. Che certifica un vero e proprio diritto fondamentale, in capo all'alunno interessato, a ricevere l'assistenza dell'insegnante per il numero di ore indicate nel piano. Ciò vale per tutti gli alunni portatori di handicap.

E dunque, se nell'organico di diritto non vi sono ore a sufficienza per coprire tutte le necessità, l'ufficio scolastico è tenuto a provvedere nella fase dell'organico di fatto, aggiungendo quello che manca. E non c'è necessità di bilancio che tenga. Perché la Corte costituzionale ha già spiegato, a suo tempo, che i tagli agli organici non si possono fare sulla pelle dei più deboli, che hanno bisogno del docente di sostegno per colmare, almeno in parte, il gap che li separa dai cosiddetti alunni normodotati.

Quanto al giudice a cui rivolgere l'azione legale in caso di inadempimento dell'amministrazione scolastica, le Sezioni unite hanno spiegato che la giurisdizione del giudice ordinario assume rilievo non solo perché l'oggetto dell'azione è un diritto. Ma anche e soprattutto perché l'articolo 3 della legge 67 del 2006, in caso di discriminazioni a danno dei disabili, lo prevede espressamente.