Concorsi aperti a chi è di ruolo
La Consulta impone al Miur di cancellare una parte della riforma della Buona scuola
Carlo Forte
I docenti di ruolo hanno diritto a partecipare ai concorsi a cattedra per insegnare in altro ruolo o altra classe di concorso. Il diritto discende direttamente dalla Costituzione, secondo la quale per coprire i ruoli del pubblico impiego lo stato ha l'obbligo di selezionare i migliori. E la selezione deve necessariamente essere il più ampia possibile, senza restrizioni di sorta. È questo il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.251 del 6 dicembre scorso.
La Consulta ha smontato un tassello della legge 107/2015, la riforma della Buona scuola, che precludeva ai docenti con contratto a tempo indeterminato la possibilità di accedere ai concorsi a cattedra per altri ruoli o altre classi di concorso. Per esempio, il docente di ruolo nella scuola primaria non poteva accedere al concorso per uno qualsiasi dei ruoli della scuola secondaria di I o II grado e viceversa. E il docente di scuola secondaria (di I o di II grado) non poteva accedere ai concorsi per altre classi di concorso. Ad esempio: il docente di lettere di ruolo alle medie non poteva partecipare al concorso per insegnare lettere alle superiori o altra disciplina sia alle medie che alle superiori. La preclusione era contenuta nel comma 110 dell'articolo 1 della legge 107/2015, che la Corte costituzionale ha espunto dall'ordinamento. E insieme a questa norma la Consulta ha cancellato anche l'articolo 21 del decreto legislativo 59 del 2017, che contiene un'analoga preclusione.
L'espunzione di quest'altra norma, sebbene non richiesta dal giudice autore dell'ordinanza di rimessione con la quale è stato instaurato il giudizio davanti alla Consulta, è stata disposta dal giudice delle leggi in applicazione dell'articolo 27 della legge 87/53 il quale impone alla Corte costituzionale, quando espunge una norma dall'ordinamento, di dichiarare anche «quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata».
Nel caso specifico, l'articolo 21 del decreto 59/17, sebbene preveda la disapplicazione espressa del comma 110 dell'articolo 1 della legge 107/2015 (la norma espunta in via principale) dispone contestualmente lo stesso divieto per i prossimi concorsi a cattedra. E ciò lo rende costituzionalmente illegittimo per gli stessi motivi per cui lo è il comma 110 dell'articolo 1 della legge di riforma della scuola.
Quanto al ragionamento adottato dalla Corte per argomentare la pronuncia, esso si bassa essenzialmente su 3 violazioni. In primo luogo la restrizione della platea degli aventi titolo a partecipare ai concorsi a cattedra viola l'articolo 97 della Carta. Vale a dire: il principio del merito, che costituisce il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente (sentenza n. 41 del 2011). Criterio diretto a selezionare i migliori realizzando la più ampia partecipazione possibile alle selezioni concorsuali.
La seconda violazione riguarda l'articolo 51 della Costituzione: i cosiddetto principio di parità di trattamento ai fini dell'accesso al lavoro. La disposizione censurata esclude, infatti, dai concorsi pubblici per il reclutamento dei docenti coloro che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. «In questo modo» si legge nella sentenza «il diritto di partecipare al concorso pubblico è condizionato alla circostanza – invero eccentrica rispetto all'obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità – che non vi sia un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della scuola statale. Di contro, un'analoga preclusione non è prevista per i docenti con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una scuola privata paritaria, né per i docenti immessi nei ruoli di altra amministrazione».
La violazione del principio di parità di trattamento, secondo al Consulta, porta con sé anche la violazione del principio di uguaglianza e del canone di ragionevolezza contenuti nell'articolo 3 della Costituzione. La ratio delle norme che prevedono la preclusione sarebbe quella di agevolare il riassorbimento del precariato impedendo ai docenti di ruolo di coprire posti e cattedre che sarebbero destinati a tale riassorbimento attraverso i concorsi.
Mentre per i docenti di ruolo rimarrebbe aperto, in alternativa, il canale della mobilità professionale (passaggi di ruolo e passaggi di cattedra) al quale si accede a domanda degli interessati. Ma secondo la Consulta tale ratio non tiene conto che l'accesso ad altro ruolo o altra classe di concorso del docente di ruolo all'esito vittorioso del concorso a cattedra libererebbe un altro posto, lasciando inalterato il saldo dei posti e delle cattedre disponibili per il reclutamento dei precari, sebbene in ruolo diverso.
Di qui la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.