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Consulta boccia pratica delle supplenze reiterate ma riconosce che problema superato con legge Buona Scuola

Per la Corte Costituzionale la legge 107/15 ha già consentito di superare gli "illeciti" in materia.

13/07/2016
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ANSA

I contratti di supplenza nella Scuola non possono essere reiterati all'infinito. Lo sancisce la Corte Costituzionale nella sentenza che chiude una vicenda che si trascina dal 2012. I giudici riconoscono tuttavia che la normativa della "Buona Scuola" ha già consentito di superare gli "illeciti" in materia.

All'origine della vicenda sei ordinanze giunte alla Corte dai tribunali di Trento, Vibo Valenzia e Roma. In discussione norme nazionali, provinciali, l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato legato alla direttiva europea del '99. Una questione complessa, sulla carta, ma semplice nella sostanza: sono legittimi i reiterati contratti a termine per le supplenze in attesa di bandire concorsi? E la disciplina per reclutare i docenti a tempo, è in contrasto con le regole europee? La ragione per cui il caso è aperto da così tanto tempo è, in parte, legata al fatto che la stessa Consulta nel luglio 2013 decise di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea alcune questioni interpretative delle norme in esame. Un'analoga richiesta fu rivolta anche dal Tribunale di Napoli. L'esito di quell'istanza è stata, nel novembre 2014, la cosiddetta sentenza Mascolo, dal nome della prima ricorrente. Quella pronuncia bacchettava l'Italia per l'assenza di limiti nella successione dei contratti a tempo utilizzati per coprire una "mancanza strutturale di personale di ruolo", chiedeva di garantire i concorsi, affermava che l'accordo quadro per evitare i contratti a ripetizione vale anche per la Scuola. Oggi la Suprema Corte ha spiegato che la pronuncia di illegittimità costituzionale, che pure c'è, "è stata limitata poiché l'illecito comunitario è stato cancellato, come da decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha interpretato la normativa comunitaria in materia di contratti a tempo determinato (sentenza Mascolo)". Difatti - ha aggiunto - per quanto riguarda il personale docente la normativa sulla "Buona Scuola" prevede "la misura riparatoria del piano straordinario di assunzioni, mentre per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario prevede, in mancanza di analoga procedura di assunzione, il risarcimento del danno". Il comma 131 della legge 107 (Buona Scuola) stabilisce, infatti, che dal primo settembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente e Ata per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi. Il piano di assunzioni ha poi contribuito ad archiviare l'abuso dei contratti di supplenza.


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