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Esodo forzato per 3mila prof

Sono i neoimmessi in ruolo della fase B costretti a partire subito verso la nuova sede

15/09/2015
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ItaliaOggi

CArlo Forte

Neoimmessi in ruolo nella fase B costretti a partire a causa dei ritardi degli uffici scolastici nel conferimento delle supplenze. È l'effetto della ristrettezza del termine per l'accettazione delle nomine in ruolo della fase B (11 settembre) e dei ritardi degli uffici nel conferimento delle supplenze. Che hanno impedito ai docenti esclusi la possibilità di ottenere supplenze dai presidi in tempo utile. E dunque, chi non è rientrato nella fase provinciale delle nomine a tempo determinato ha dovuto rassegnarsi a partire, per prendere servizio nella provincia di destinazione subito dopo la nomina in ruolo. Il fenomeno riguarda circa 3mila docenti del Sud, immessi in ruolo nella fase B. E cioè nella fase in cui è prevista l'assegnazione delle cattedre dell'organico di diritto residuate dalla fase A.

Paradossalmente si tratta di docenti più anziani, sia d'età che in termini di anni di permanenza nelle graduatorie a esaurimento. Che dovranno andare a lavorare anche a 1000 chilometri da casa. Mentre i loro colleghi meno competitivi in termini di punteggio rientreranno nella fase C. E quindi potranno concorrere anche sui nuovi posti dell'organico del potenziamento, che saranno costituti nella provincia di residenza o nelle province più vicine. A complicare la situazione c'è anche il proliferare dei contratti di supplenza con termine fino a nomina dell'avente diritto: una prassi censurata dalla Corte di cassazione fin dal 2010 (si veda Italia Oggi del 16 aprile 2010). Che poggia su alcune disposizioni contenute nell'articolo 40 della legge 449/97e genera contratti inutili per ritardare la partenza.

Insomma, solo i docenti che sono riusciti ad ottenere un incarico di supplenza almeno fino al 30 giugno prima di accettare la nomina in ruolo eviteranno con certezza la partenza immediata. A questo proposito, il ministero dell'istruzione, con una nota emanata il 7 settembre scorso (28853) ha fatto sapere che gli uffici scolastici conoscono già i nomi dei docenti che hanno accettato la nomina in ruolo entro venerdì scorso e sono anche titolari di un contratto a tempo determinato. Ed ha spiegato che «non si rende necessario, nell'attuale fase, e presso gli uffici scolastici regionali di destinazione, la scelta della sede scolastica del personale nominato in ruolo e che sia stato nominato supplente per l'anno scolastico 2015/2016 fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche».

Secondo il ministero, quindi, l'accettazione della nomina in ruolo dovrebbe bastare ai fini della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai fini giuridici. Fermo restando il differimento del termine degli effetti economici. Quanto all'assegnazione della sede, l'amministrazione centrale ha distinto due situazioni. La prima è quella dei titolari di supplenza annuale (fino al 31 agosto). Che otterranno la sede dal 1° settembre 2016 partecipando alle operazioni di mobilità a domanda. La seconda è quella dei titolari di contratti a termine fino al 30 giugno. Questi ultimi otterranno l'assegnazione della sede con effetti dal 1° luglio 2016. E dunque, dovranno fare riferimento alle indicazioni operative che saranno emanate dagli uffici scolastici regionali. Ciò non toglie che i diretti interessati abbiano comunque titolo a presentarsi presso le sedi indicate dagli uffici territoriali alle date prefissate per scegliere la sede di assegnazione. Salvo poi prendere materialmente servizio dal 1° luglio. E fermo restando che dovranno comunque partecipare alle operazioni di mobilità a domanda, presentando l'istanza a tempo debito, per ottenere la sede definitiva. Sede che dovranno raggiungere dal 1° settembre 2016. Resta l'obbligo, per coloro che abbiano rinunciato all'eventuale incarico di supplenza, di recarsi presso l'ambito provinciale per il quale abbiano accettato la proposta di immissione in ruolo per scegliere la sede di destinazione. In quest'ultimo caso, più che di un obbligo vero e proprio si tratta di una prassi dettata da motivi di opportunità.

Il fatto di avere accettato l'immissione in ruolo, infatti, dovrebbe comportare, per gli assenti alla convocazione, l'assegnazione di una sede d'ufficio. In ogni caso, chi non ha ottenuto un incarico di supplenza non breve o saltuaria prima dell'accettazione della nomina in ruolo, non rientrerà nell'ambito di applicazione del comma 99, dell'articolo 1, della legge 107/2015. E dunque, non potrà fruire del diritto al differimento del termine della presa di servizio nella provincia di immissione in ruolo.