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Gli Statuti e i Regolamenti previsti dal DDL n. 3542 (materiali per la prossima legislatura

Per la trasparenza e serietà del confronto nelle scuole

21/11/2012
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Retescuole

Osvaldo Roman

 In sede di prima attuazione, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l’insediamento del consiglio dell’autonomia, di cui all’articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche.
• Decorsi sei mesi dall’insediamento, il consiglio dell’autonomia adotta lo statuto e delibera il regolamento.
• Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali sull’istruzione.
• Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l’istituzione e la composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.
• Per quanto attiene al funzionamento degli organi interni le istituzioni scolastiche adottano i regolamenti.
• Nel rispetto delle competenze degli organi di cui all’art.2, comma 1, lo statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica. (Nei consigli di classe è già prevista nel DDL la presenza elettiva dei genitori e, nelle secondarie superiori, degli studenti.
• Il consiglio dell’autonomia ha compiti di indirizzo generale dell’attività scolastica. In particolare:
a) redige,approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento (Ne esistono già consultabili sui siti delle scuole circa 10.000 versioni in gran parte utilizzabili per la stesura di Statuti e Regolamenti);
ii) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell’istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri;
• Lo statuto deliberato dal consiglio dell’autonomia è sottoposto al controllo formale da parte dell’organismo istituzionalmente competente.
• Il consiglio dell’autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il dirigente scolastico è membro di diritto;
b) nelle scuole del primo ciclo, la rappresentanza eletta dai genitori è paritetica con quella eletta dai docenti;
c) nelle scuole secondarie di secondo grado, la rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti, in numero pari per ciascuna delle due componenti, è complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti;
d) del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
e) il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno dei due terzi dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le realtà di cui all’articolo 1, comma 2,(rappresentanti delle autonomie locali e delle, realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni) in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto.
Con i suddetti criteri la composizione del Consiglio nelle scuole secondarie superiori( in tutte le scuole e quindi come discrezionalità statutaria non c’è male!) sarà di 10 membri con diritto di voto: 4 docenti 2 genitori, 2 studenti, il DS e 1 ATA Nelle scuole primarie e Sec di I° la composizione potrà essere di 10 o 12 membri con diritto di voto con 4 o 5 docenti e 4 o 5 genitori oltre al Ds e all’ATA. Ai membri con diritto di voto si aggiunge il DGSA e 1 o 2 esterni qualora decisi e scelti con una maggioranza di due terzi dal Consiglio dell’autonomia. Coloro, anche se genitori della scuola, che hanno effettuato una donazione superiore a 2.000 euro non possono fare parte del Consiglio.(art, 13 comma 7 della legge 4/4/2007 n.40)
• Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.
• Il dirigente scolastico, nell’ambito delle proprie funzioni di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ha la legale rappresentanza dell’istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.
• Al fine di progettare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo statuto e il regolamento relativo al consiglio dei docenti e alle sue articolazioni disciplinano l’attività del consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 6.
• Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi educativi di ciascuna classe.
• Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, prevedono forme di partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e garantiscono loro l’esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza. (garantiti dal D.PR. 249/98 integrato con il D.P.R. 235/07).
• Il regolamento interno dell’istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di cinque fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell’autonomia sulla base di criteri di competenza, e di almeno un rappresentante delle famiglie, un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti.