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I colleghi che in corridoio si lamentano hanno ancora tre giorni per riflettere

Quali saranno gli effetti indiretti della riforma costituzionale sull’Università?

03/12/2016
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Quali saranno gli effetti indiretti della riforma costituzionale sull’Università?  L’art. 117 della Costituzione vigente menziona la ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito della definizione delle legislazione concorrente Stato-Regioni. Nella proposta di riforma si introducono invece come nuove competenze statali esclusive l'”istruzione scientifica universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica”. 

In questo modo si offre copertura costituzionale all’articolato pacchetto di misure legislative che il governo Renzi ha già messo a punto: cattedre Natta (per 500 super-docenti scelti da commissioni nominate dal presidente del consiglio), ludi dipartimentali (che sposteranno irreversibilmente risorse dagli Atenei del Sud e delle Isole, a quelli del Nord), finanziamento diretto del governo ai singoli docenti. Tutte misure caratterizzate da un inusitato accentramento delle decisioni nelle mani della presidenza del consiglio. Dopo il referendum, se la linea governativa risulterà confortata dal voto, il nuovo articolo 117 della costituzione servirà per legittimare queste misure.

I colleghi che si lamentano e mugugnano nei corridoi hanno ancora tre giorni per decidere. Dopo il 4 dicembre non resterà che tacere.

A pochi giorni dal voto è opportuno riflettere attentamente su un “effetto indiretto” costituzionale (nel senso dei colpi di biliardo che imprimono una particolare rotazione alla palla per indurla a colpire in modo imprevedibile) passato inosservato e che non è entrato nella discussione pubblica.

L’art. 117 della Costituzione vigente, nell’ambito della definizione delle legislazione concorrente Stato-Regioni, menziona la ricerca scientifica e tecnologica, accoppiandola – lì, si direbbe, giustamente – all’idea del “sostegno all’innovazione per i settori produttivi”.

Il legislatore costituzionale del 2001 sapeva di rivolgersi ai territori e accettava l’idea di offrire una legittimazione costituzionale agli enti e centri di ricerca che molte regioni avevano nel tempo istituito. Il legislatore del 2001 parlava di ricerca scientifica e tecnologica (rigorosamente) non universitaria e la metteva al servizio (perché il concetto a seguire è collocato nello stesso periodo della norma) dell’innovazione dei sistemi produttivi regionali, con una caratterizzazione territoriale sottintesa proprio dal fatto che in quel punto la Costituzione tratta di legislazione concorrente Stato-Regioni.

Ma un conto è la ricerca scientifica extra-universitaria al servizio dei territori delle regioni. Un conto è l’Università.

Nella nuova competenza statale esclusiva dello Stato immaginata e propostaci dal governo, si coglie l’occasione per inserire una parola che non ha mai albergato nell’art. 117: “universitaria“.

Nella proposta di revisione costituzionale sottoposta a referendum si parla infatti di “istruzione scientifica universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica“, introducendo così nuovo materiale testuale e nuovi dispositivi di senso (cioè: parole) nella nostra Costituzione, menzionando esplicitamente un termine che doveva rimanere gelosamente custodito nel recinto dell’art. 33 della nostra Carta fondamentale.

E guarda caso la parola che non c’era (“universitaria”) viene messa accanto a un altro gruppo di parole in parte nuove: “programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica”.

Non dimentichiamo che il nuovo Parlamento potrà sfoggiare non solo i suoi muscoli elettorali, ma anche quelli istituzionali: il nuovo Senato dei non eletti parteciperà alla designazione dei componenti della Consulta con la nomina due giudici di sensibilità governativa. La futura Corte Costituzionale potrà fare tesoro del richiamo esplicito alla “istruzione universitaria” e alla “programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica”, quest’ultima non più riferita alla precedente competenza concorrente con le regioni ordinarie. E potrà servire a costruire argomentazioni tese a giustificare l’idea che il governo abbia titolo a dettare l’agenda strategica della ricerca scientifica e tecnologica condotta dall’università anche investendo sulla didattica. Per un approfondimento del punto si rimanda qui.

In sintesi: nella proposta di riforma costituzionale c’è una parola “universitaria” che prima non c’era, sta nella competenza esclusiva, ed è quella che potrebbe permettere di incidere testualmente sull’interpretazione costituzionale, retroagendo anche sull’art. 33.

Lo Stato, se vuole “governare l’innovazione”, può creare (e di fatto crea) tutte le cabine di regia che vuole, ma non deve farlo dettando istituzionalmente l’agenda della ricerca universitaria. Certamente non con il finanziamento ordinario.

Quali sono gli scenari resi possibili dalla nuova formulazione costituzionale? In genere gli scenari possibili disegnati dai giuristi a seguito di modifiche costituzionali sono caratterizzati da un elevatissimo grado di incertezza. In questo caso però ci sembra che alcune leggi ordinarie già approvate e bozze di decreti del governo ci permettano di capire bene quale sia la portata della riforma costituzionale su università e ricerca.

Il nuovo articolo 117 della costituzione sembra disegnato appositamente per dare legittimazione postuma alle visioni governative in via di attuazione.

L’elenco è presto fatto:

  • le 500 cattedre Natta, definite nella legge di stabilità 2016, per le quali la bozza di DPCM prevede che sia direttamente la Presidenza del consiglio a nominare delle commissioni che sceglieranno i professori che se le aggiudicheranno [si veda qui];
  • il torneo tra i dipartimenti, il Renzi University Trophy (artt. 43-45, legge di stabilità 2017) che permetterà al governo di finanziare direttamente i dipartimenti vincenti, scavalcando gli organi istituzionali degli atenei; [si veda qui]
  • il finanziamento ordinario diretto dal governo a ricercatori e professori associati, scavalcando gli atenei (art. 41, legge di stabilità 2017); [si veda qui]
  • la misura sui cosiddetti “dottorati innovativi”, che s’innesta sulla fortissima contrazione che i dottorati italiani hanno conosciuto negli ultimi anni [si veda qui].

In particolare il torneo tra dipartimenti , come abbiamo dettagliatamente documentato in questo post, si configura come un modo per trasferire risorse ordinarie di funzionamento dagli atenei del Sud – cui andranno 154 milioni di euro – a quelli del Centro-Nord che riceveranno 1,06 miliardi, dietro la cortina fumogena del premio al merito.

Con il torneo tra dipartimenti c’è però in gioco anche l’autonomia degli Atenei cui viene tolta la facoltà di ridistribuire al loro interno risorse fra le aree del sapere, verticalizzando il rapporto fra esecutivo e dipartimenti premiati. Di fatto le scelte discrezionali di fondo del Governo attuale condizioneranno per cinque anni, cioè ben oltre il mandato elettorale, l’allocazione strutturale delle risorse che la collettività investe per dare effettività all’art. 33 della Costituzione.

Le misure di cui stiamo parlando sono state finalizzate in tempi sapientemente coerenti con la riforma costituzionale. La “cabina di regia” ha lavorato in perfetto sincronismo.

Se passa il Sì, l’innovazione testuale non tarderà a produrre i suoi effetti. Banalmente, riceveremo mail che annunceranno nuovi adempimenti da espletare, senza più alcuna difesa, quali obbedienti e rassegnati esecutori di una ricerca di base strutturalmente condizionata dalle scelte dell’esecutivo.

Il voto che tutti noi deporremo nell’urna il 4 dicembre, è anche il voto su questa implementazione e sugli scenari applicativi che prospetta al senso più nobile e profondo del nostro impegno quotidiano nell’Università, che è quello che dovrebbe indurre a difendere il valore della libertà accademica e della autonomia dell’Università [si rimanda qui].

I colleghi che in corridoio s’indignano, e con occhi rabbiosamente spenti e frasi di circostanza si lamentano per quello che piove loro in testa, già adesso, se guardano con favore a questa riforma costituzionale, hanno ancora pochi giorni per riflettere e fare pace con loro stessi.

Oppure dal 5 dicembre sapranno come dimostrare il loro intimo stato di belligeranza. Tacendo.