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Illegittima la formazione della Toscana

La consulta blocca le norme regionali. I percorsi dell'obbligo non possono essere diversi dal modello statale

16/11/2010
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ItaliaOggi

di Francesca De Nardi  
 

Sono costituzionalmente illegittime le norme delle leggi regionali con le quali è stato introdotto un percorso formativo professionale diverso rispetto a quelli contemplati dalla disciplina statale per assolvere l'obbligo scolastico.

È quanto ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza del 5 novembre 2010 n. 309.

Nel caso in esame era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), come sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

La disposizione in oggetto, con l'intento di dare attuazione all'obbligo di istruzione e di prevenire l'abbandono scolastico, aveva promosso l'offerta di percorsi formativi «sia all'ambito della formazione professionale e dell'apprendistato a completamento dei percorsi nell'ambito dell'istruzione, sia al rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio».

A tal fine aveva previsto che la Regione adottasse le misure necessarie per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nel sistema della formazione professionale con un percorso triennale destinato al conseguimento di una qualifica professionale, strutturato da un primo biennio scolastico, integrato da specifiche finalità formative diversamente graduate tra il primo e il secondo anno, e un terzo anno interamente professionalizzante.

La Corte costituzionale invece ha sancito l'illegittimità della normativa.

Il Collegio osserva, innanzi tutto, come l'art. 13, commi 2 e 3, introducendo un percorso formativo diverso rispetto a quelli previsti dalla disciplina statale ha rotto l'unità del «sistema di istruzione e formazione», dando luogo a una soluzione ibrida che costituisce un tertium genus nei confronti dei percorsi (sia ordinari che sperimentali) individuati dalla disciplina statale.

Tale disciplina rientra tra le norme generali sull'istruzione che debbono essere dettate in via esclusiva dallo Stato (art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.).

 

Inoltre - precisano i giudici - l'obbligo di istruzione appartiene a quella categoria di «disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio di istruzione».

Tale disposizione viola, infine, il principio di leale collaborazione: il nuovo percorso formativo è stato introdotto dalla Regione Toscana unilateralmente, prima della data all'epoca fissata dalla legge statale e prima che fossero raggiunti gli accordi in Conferenza Stato-Regioni espressamente previsti dalla legge.