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In apprendistato soltanto dopo i 16 anni di età

Con la sentenza n. 334 del 24 novembre 2010, la Corte Costituzionale si è espressa sulla legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 30 del 4 dicembre 2009, in riferimento alla disciplina dell’apprendistato in rapporto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione

04/12/2010
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La Tecnica della Scuola
La sentenza della Corte Costituzionale, che si è espressa, su ricorso presentato dal Governo, sulla legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 30/2009, ricorda che con l'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per il 2007), che estende a dieci anni l'obbligo di istruzione, da assolvere nel percorso liceale o in quello di istruzione e formazione professionale, il legislatore ha inteso spostare ai sedici anni l'età per l'accesso al lavoro. Riconfermato così che si può accedere all'apprendistato qualificante soltanto dopo il compimento del sedicesimo anno di età e, cioè, dopo aver assolto l'obbligo di istruzione.

Una censura della Corte Costituzionale, in particolare, riguarda, infatti, "l’art. 25, comma 1, della suddetta legge regionale. Questa norma fissa in quindici anni l’età per iniziare l’attività di formazione formale esterna all’impresa, correlata all’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Tale previsione violerebbe le norme generali sull’istruzione (art. 117, secondo comma, lettera n), Cost.) e i principi fondamentali della materia (art. 117, terzo comma, Cost.), dal momento che contrasterebbe con l’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha elevato a sedici anni l’età per l’accesso al lavoro, estendendo l’obbligo di istruzione a dieci anni”.