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Italia oggi-Assunzioni, un altro anno di blocco

Assunzioni, un altro anno di blocco Ma si aprono spiragli per le regioni e gli enti locali virtuosi Blocco delle assunzioni anche per il 2004. Confermato, ma con qualche inasprimento, il regime de...

03/10/2003
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ItaliaOggi

Assunzioni, un altro anno di blocco
Ma si aprono spiragli per le regioni e gli enti locali virtuosi
Blocco delle assunzioni anche per il 2004. Confermato, ma con qualche inasprimento, il regime del blocco delle assunzioni della legge 289/2002.

Lo schema di legge finanziaria, come era prevedibile, non allenta la morsa del contenimento delle spese per il personale pubblico. Vediamo i punti maggiormente rilevanti con riferimento al personale pubblico.

Rinnovi contrattuali. L'articolo 10 del disegno di legge ripropone l'ormai consueto schema per la quantificazione delle risorse pubbliche da destinare ai rinnovi dei contratti pubblici. Gli oneri a carico delle amministrazioni dello stato sono computati in misura fissa, per euro 1.030.000,00 nel 2004 e 1.970.000,00 per il 2005. Più contenute le previsioni per il personale non contrattualizzato.

Le amministrazioni diverse da quelle statali dovranno fare fronte ai rinnovi contrattuali esclusivamente con risorse proprie. I comitati di settore, nell'elaborare gli indirizzi rivolti all'Aran per la contrattazione quantificheranno le risorse attenendosi ai criteri fissati dalla legge per il personale delle amministrazioni dello stato.

Patto di stabilità e nuovi contratti. Il comma 5 dell'articolo 10 tiene esplicitamente al di fuori del computo del disavanzo finanziario gli oneri per il rinnovo del biennio 2002-2003 a carico degli enti territoriali (regioni ed enti locali).

Divieto assunzioni a tempo indeterminato. L'articolo 11, comma 1, del disegno di legge ripropone il divieto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, del dlgs 165/2001, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato.

Come lo scorso anno, fanno eccezione al divieto le assunzioni di figure professionali infungibili, individuate in una sola unità dalle dotazioni organiche.

Il divieto non si applica a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello stato, agli ordini e collegi professionali e al comparto della scuola.

Deroghe al blocco delle assunzioni. A mente dell'articolo 11, comma 2, le amministrazioni dello stato anche a ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono effettuare assunzioni, nel limite della spesa annua lorda complessiva di 280 milioni di euro, ma solo per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio. Prima di procedere alle assunzioni, comunque, le amministrazioni citate dovranno esperire le procedure di mobilità previste per legge. Il riferimento è all'articolo 34-bis, del dlgs 165/2001, ma, probabilmente, anche al tentativo di espletare mobilità volontaria.

Regioni ed enti locali 'virtuosi'. Anche per il 2004 il regime delle assunzioni di regioni ed enti locali è parzialmente diversificato da quello delle amministrazioni statali ed è contenuto nel comma 6 dell'articolo 11.

Tale norma ribadisce che i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti restano fuori dal regime del blocco delle assunzioni, in quanto non partecipano al patto di stabilità.

Gli altri enti, purché in regola col patto di stabilità 2003, potranno effettuare le assunzioni alle medesime condizioni indicate a suo tempo nell'articolo 34, comma 11, della legge 289/2002. Occorrerà, dunque, ancora una volta che i criteri ed i limiti (comunque non superiori al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel 2003) siano fissati da un dpcm attuativo della legge finanziaria. Tale dpcm si prevede sia emanato entro 60 giorni dalla vigenza della Finanziaria: anche per il 2003 si era prevista una norma analoga, ma ancora nel mese di ottobre il dpcm non è stato pubblicato. Finché il dpcm non sia emanato, anche le regioni e gli enti locali subiranno il divieto di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, salve le assunzioni di figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Le deroghe previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 11 dello schema di disegno di legge non si applicano agli enti territoriali.

Regioni ed enti locali non in regola col patto di stabilità. Più strette le maglie del blocco delle assunzioni nei confronti degli enti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità per il 2003.

Il terz'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 6, dello schema di legge finanziaria attua la previsione contenuta nell'articolo 29, comma 15, della legge 289/2002, stabilendo che gli enti non in regola col patto di stabilità non possono procedere ad assunzioni di personale ad alcun titolo. In realtà, tali enti non solo non potranno procedere né ad assunzioni a tempo indeterminato, né a tempo indeterminato, ma non potranno nemmeno acquisire altre forme flessibili di lavoro, non consistenti in lavoro subordinato, come il lavoro a progetto.

Pertanto, l'unico sistema per acquisire personale è il ricorso alla somministrazione (l'evoluzione del lavoro interinale). Occorre, però, tenere presente che gli enti non virtuosi, a mente dell'articolo 29, comma 15, della legge 289/2002 sono tenuti a ridurre le spese per acquisizione di beni e servizi del 10% rispetto all'anno 2001. Poiché la somministrazione è un'acquisizione di servizi, le risorse su cui contare saranno comunque estremamente limitate.

Non sarà possibile nemmeno la conversione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato, perché costituirebbe pur sempre una forma di assunzione vietata.

Proroga validità graduatorie e cfl. L'articolo 11, comma 7, prevede l'ennesima proroga della validità delle graduatorie, operante nei riguardi delle amministrazioni che incontrano limiti nelle assunzioni.

Si prorogano anche le procedure di conversione dei contratti di formazione e lavoro, con la precisazione che gli enti locali non in regola col patto di stabilità non possono effettuare la conversione, perché sarebbe un'assunzione a tempo indeterminato in violazione del divieto posto dall'articolo 29, comma 15, della legge 289/2002.

Passaggio di funzioni. Il penultimo paragrafo dell'articolo 11, comma 6, conferma che sono sempre ammesse le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali, il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale.

A questo proposito occorre sottolineare che lo schema di disegno di legge non riproduce quanto indicato nella circolare 1/2003 del ministero dell'interno e dal parere 30/7/2003 della funzione pubblica, in merito alla possibilità di assumere con contratti a termine o acquisire mediante collaborazioni (oggi lavoro a progetto) le risorse umane necessarie all'attuazione di progetti finanziati dalla Ue, sullo stato o dalle regioni o, comunque, correlate all'attribuzione di funzioni. Sarebbe indispensabile inserire tali previsioni nella legge, o emanare un chiarimento alle citate disposizioni, al fine di estenderne l'applicabilità anche al 2004.

Tempo determinato. Le amministrazioni dello stato potranno effettuare assunzioni a tempo determinato o acquisire personale mediante convenzioni o lavoro a progetto, nel limite del 90% della spesa media complessiva riferita al triennio 1999-2001.

Tale limite non si applica a regioni ed enti locali in regola col patto di stabilità. Gli enti non in regola, invece, non potranno acquisire alcuna forma flessibile o a termine. Fa probabilmente eccezione il solo caso dell'assunzione extra-dotazione organica del direttore generale.

Lavoro a progetto. Come già anticipato (si veda ItaliaOggi del 2 ottobre) l'articolo 11, nei commi 8 e, soprattutto, 11, menziona espressamente il lavoro a progetto come forma flessibile di acquisizione di risorse umane. Pertanto, si deve concludere che la legge finanziaria ammette espressamente l'estensione della riforma Biagi, per questa parte, anche alle amministrazioni pubbliche.

Riduzione degli organici. Negli anni 2005 e 2006, le amministrazioni dello stato anche a ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono obbligati a ridurre il personale almeno dell'1% rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 449/1997, previo esperimento delle procedure di mobilità.

Il ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica, indicherà agli gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale le modalità per trasmettere i dati previsionali dei fabbisogni.

Per le altre amministrazioni pubbliche la riduzione delle dotazioni organiche ha valore di principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica, al quale attenersi adeguando le proprie politiche di reclutamento di personale. (riproduzione riservata)