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Italia Oggi-Concorso presidi a ostacoli

Il Tribunale amministrativo del Lazio ha pronunciato diverse decisioni sul tema. Concorso presidi a ostacoli Esclusi i dirigenti privi del triennio di servizio Sono stati esclusi dal concorso ...

16/12/2003
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ItaliaOggi

Il Tribunale amministrativo del Lazio ha pronunciato diverse decisioni sul tema.

Concorso presidi a ostacoli
Esclusi i dirigenti privi del triennio di servizio
Sono stati esclusi dal concorso riservato per il reclutamento dei dirigenti scolastici i presidi incaricati che, alla data di presentazione della domanda, non avevano maturato il triennio di esercizio delle funzioni. Con diverse sentenze (la n. 2675/03 ed altre), dato l'elevato numero dei ricorsi aventi lo stesso oggetto e motivazioni pressoché simili, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha rigettato le domande di ammissione al concorso, senza tuttavia condannare i ricorrenti alle sperse di giudizio. In precedenza, nei mesi di luglio e agosto, lo stesso Tribunale amministrativo aveva accolto la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, per cui gli stessi ricorrenti, ora esclusi, erano stati ammessi in via provvisoria alle prove selettive per la partecipazione al corso di formazione e, quindi, all'attività formativa preliminare rispetto alle prove finali del corso concorso. L'ammissione massiccia di aspiranti già esclusi dalle direzioni regionali di competenza, aveva suscitato l'allarme degli incaricati triennalisti. Questi ultimi hanno contrastato (intervenendo in qualche caso nei relativi giudizi) le ragioni di coloro che, pur essendo privi in tutto o in parte del requisito del servizio come presidi incaricati (un triennio di esercizio delle funzioni), avevano comunque avanzato la domanda di partecipazione al corso concorso riservato.

L'ammissione con riserva, per effetto della sospensiva, degli aspiranti in primo tempo esclusi aveva indotto qualche direzione regionale a rivedere le posizioni dei candidati ammessi ai corsi di formazione, in relazione al possesso dei titoli previsti e ai risultati delle prove di selezione sostenute. In pratica, l'ammissione (sia pure con riserva) degli aspiranti già esclusi aveva modificato le risultanze della graduatoria dei candidati che avevano diritto (per punteggio e per il numero dei posti) a partecipare ai corsi di formazione. Le sentenze del Tribunale amministrativo del Lazio, che risolvono nel merito le questioni poste dai diversi ricorrenti, semplificano ora i problemi.

IL CONCORSO

RISERVATO

La sentenza chiarisce, con riguardo alle eccezioni sollevate circa la possibilità di partecipazione di aspiranti non in possesso del requisito di servizio come preside incaricato, che il concorso in questione rappresenta una parte dell'intera tornata concorsuale prevista per il reclutamento dei dirigenti scolastici, la quale si deve realizzare in linea con le indicazioni di cui alla legge n. 248 del 2001. 'L'amministrazione ha indetto, quindi, una sessione riservata per i soli incaricati di funzioni dirigenziali, con salvezza delle altre posizioni cui riferire altra procedura concorsuale'.

Non avrebbe, pertanto, titolo alla partecipazione a questa procedura chi non abbia maturato il requisito di servizio richiesto dalla legge e ribadito nel bando (decreto direttoriale) del concorso. Non si vede margine, precisa la sentenza, 'per contrastare l'esclusione dei ricorrenti i quali sono carenti del requisito dei tre anni di incarico di presidenza'. La scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nell'imminenza del completamento dei 180 giorni di servizio relativamente al terzo anno di incarico, ha avuto per molti (che venivano privati della possibilità di partecipazione al concorso riservato) il valore di misura discriminatoria. L'anno di servizio è considerato valido, anche se ancora in corso, ove sia stata svolte effettivamente l'attività per almeno 180 giorni. Molti presidi incaricati completavano i 180 giorni di servizio, relativamente al terzo anno di incarico, pochi giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Il motivo dedotto dai ricorrenti a sostegno del ricorso, non è stato tuttavia considerato idoneo a delineare una illegittimità. Rileva il tribunale che: 'Il bando ha detto esattamente ciò che ha voluto: si voleva quindi che il requisito dell'incarico per almeno 180 giorni fosse già posseduto alla data della scadenza della partecipazione al concorso, senza eccezione alcuna'. In merito, peraltro, si era pronunziato lo stesso Consiglio di stato. 'Il requisito dell'ammissione costituito dallo svolgimento per almeno un triennio delle funzioni di preside incaricato presuppone che per ciascun anno sia stato effettivamente prestato il servizio di 180 giorni'. Non è pertanto ammissibile 'una ammissione fondata sul riscontro di un requisito non ancora integrato oltre che futuro e incerto quanto alla sua verificazione'.

GLI EFFETTI

DELLE SENTENZE

Con le diverse sentenze di rigetto dei ricorsi proposti da presidi incaricati non triennalisti (o da docenti in possesso dei titoli per ottenere l'incarico di presidenza) sono state revocate le sospensive dei provvedimenti di esclusione dal concorso riservato. Vengono così ad essere caducati i provvedimenti di ammissione con riserva alle prove selettive e ai corsi di formazione, adottati dalle direzioni generali regionali, in esecuzione delle ordinanze revocate. L'appello dinanzi al Consiglio di stato non sospenderebbe di per sé, l'esecutività delle sentenze. È necessaria una precisa pronunzia in tal senso. Si deve, però, considerare a tal proposito l'orientamento dei giudici di palazzo Spada, espressamente richiamato nelle sentenze del Tar Lazio.