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Italia Oggi: E i bidelli che vengono dagli Enti locali non avranno aumenti

Nessun adeguamento rispetto ai dipendenti statali. La Consulta mette definitivamente la parola fine alle pretese degli Ata

01/12/2009
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ItaliaOggi

Di Carlo Forte
Pietra tombale sul riconoscimento dell'anzianità di servizio agli Ata, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, provenienti dagli enti locali. La Consulta ha sgombrato defintivamente il campo dai dubbi di legittimità costituzionale, sulla norma che preclude agli Ata trasferiti dagli enti locali di ottenere lo stesso trattamento retributivo dei colleghi che hanno sempre lavorato per lo stato. La pronuncia è stata depositata il 26 novembre scorso (n.311) e, di fatto, preclude ulteriori analoghe inziative da parte degli interessati. La Consulta aveva già rigettato una precedente questione basata sulla presunta violazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge nel 2007. Adesso, invece, la questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, facendo riferimento a una presunta violazione della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che si applica anche nel nostro ordinamento interno. Perchè l'art.117 della Costituzione prevede che le leggi italiane debbano informarsi anche ai principi di diritto internazionale e dell'ordinamento comunitario. Ma anche questa volta la Corte costituzionale ha dichiarato la questione infondata. E a questo punto i diretti interessati non possono fare altro che rassegnarsi. La Consulta, infatti, ha praticamente esaurito tutte le questioni di legittimità costituzionale che potevano essere poste su questa vicenda. E quindi la legge che preclude agli Ata, già in servizio presso gli enti locali, di avere lo stesso trattamento retributivo dei loro colleghi sempre dipendenti dallo stato è costituzionalmente legittima e continuerà a dispiegare effetti regolarmente. La norma censurata è l'articolo dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che interpreta l'art. 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La disposizione, nel disciplinare il trasferimento di dipendenti di enti locali nei ruoli statali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) del settore scuola, ne prevedeva l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti, consentendo l'opzione per l'ente di appartenenza, qualora le qualifiche e i profili non avessero trovato corrispondenza. La norma aveva stabilito che a questo personale venisse riconosciuta «ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza». Successivamente, un accordo tra l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le organizzazioni sindacali aveva considerato il principio del maturato economico in luogo di quello della complessiva anzianità conseguita. Sul tema si era aperto un diffuso contenzioso e la stessa Corte di cassazione aveva in più occasioni negato che il diritto al riconoscimento dell'anzianità «ai fini giuridici ed economici» attribuito dalla legge n. 124 del 1999 potesse essere ridotto a quello del maturato economico da una disciplina di rango inferiore. Ed è su questo specifico quadro normativo e giurisprudenziale che il legislatore ha inteso intervenire allo scopo di ribadire con legge ordinaria quanto già prefigurato dal decreto ministeriale sulla base della posizione espressa dalle organizzazioni sindacali. Tesi questa che la Corte ha dichiarato legittima ponendo fine alla questione.