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Italia oggi-Presidi, è lotta sul concorso

Secondo il Tar Lombardia la materia è di competenza del giudice ordinario. Presidi, è lotta sul concorso Candidati ordinari contro gli ammessi con riserva Corso concorso per aspiranti diri...

25/11/2003
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ItaliaOggi

Secondo il Tar Lombardia la materia è di competenza del giudice ordinario.

Presidi, è lotta sul concorso
Candidati ordinari contro gli ammessi con riserva
Corso concorso per aspiranti dirigenti scolastici conteso tra candidati triennalisti e candidati ammessi con riserva.

Al corso di formazione, appena iniziato, partecipano i candidati che, avendo superato il colloquio selettivo, per effetto della valutazione riportata in tale prova e del punteggio attribuito ai titoli precedenti, si trovano in posizione utile nella graduatoria (formulata per l'avviamento alla formazione specifica). L'ammissione con riserva di molti aspiranti in tempi diversi ha, in qualche caso, pregiudicato le posizioni dei candidati che erano stati avviati al corso di formazione sulla base della graduatoria già formulata, poi rivista in conseguenza della successiva inclusione di altri candidati.

La questione, che ha creato una situazione molto controversa e di grande incidenza (sotto il profilo del numero degli interessati), è nata per la particolare interpretazione data all'art.29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Questa norma prevedeva che, al primo corso concorso bandito per il reclutamento dei dirigenti scolastici, il 50% dei posti dovesse essere riservato a coloro 'che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato, previo il superamento di un esame di ammissione a loro riservato'. Il problema è stato creato dal non contestuale bando del concorso ordinario, al quale potessero accedere i docenti con l'anzianità di servizio di ruolo prevista, che non avessero affatto (o non avessero raggiunto) il periodo di incarico utile per l'ammissione al concorso riservato.

I requisiti di ammissione al concorso riservato. Il decreto direttoriale, con il quale è stato indetto il concorso 'riservato', stabilisce i requisiti per la partecipazione. Al concorso è ammesso a partecipare il personale docente (ed educativo) delle istituzioni scolastiche in possesso di laurea o titolo equiparato, che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni nei rispettivi settori formativi (tale servizio si intendeva comunque posseduto anche se prestato in settori formativi diversi) e che abbia ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato (tale servizio è valido se effettuato per almeno 170 giorni per anno scolastico).

L'ammissione al corso concorso. L'ammissione (generalizzata) degli aspiranti per via della sospensiva concessa dal tribunale amministrativo in relazione ai provvedimenti di esclusione emanati dall'amministrazione (a seguito di interpretazione rigorosa della normativa e verifica specifica dei requisiti) contrastava con gli interessi dei triennalisti. Questi, infatti, hanno sollevato eccezioni, intervenendo in qualche caso (ad opponendum) nei giudizi pendenti dinanzi al tribunale amministrativo del Lazio.

Indubbiamente, la lievitazione del numero dei concorrenti, restando inalterato il numero dei posti assegnabili mediante il concorso riservato, incide sulla probabilità che i concorrenti ammessi originariamente al corso concorso, possano rientrare nel numero dei selezionati per l'immissione nel ruolo dirigenziale. In qualche regione, l'aumento del numero degli ammessi al corso concorso per effetto delle sospensive concesse dal tribunale amministrativo regionale del Lazio per alcuni presidi incaricati triennalisti, ha determinato un pregiudizio immediato, almeno con riguardo alla posizione occupata nella graduatoria formulata per l'avviamento al corso di formazione. La graduatoria è formulata, appunto, con riferimento al voto riportato nella prova colloquio e al punteggio attribuito ai titoli presentati dal candidato. L'impugnativa relativa al procedimento di selezione e gli atti ad esso conseguenti hanno dato poi luogo ad una nuova pronunzia dei giudici amministrativi (questa volta, del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sentenza 4834/2003), relativamente alla giurisdizione in tale materia.

La giurisdizione del giudice ordinario. Il tribunale amministrativo della Lombardia ha ritenuto che il corso concorso riservato ai presidi incaricati, come i concorsi interni o le procedure selettive per l'avanzamento di carriera, rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario. A tal proposito, la sentenza richiama i principi espressi dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze n.128, del 22/3/2001 e n. 15602 del 10/12/2001).

'Sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fino all'estinzione (compresa ogni fase intermedia, relativa a qualsiasi vicenda modificativa) ivi incluse le controversie attinenti ai concorsi interni e alle eventuali procedure selettive'. La sentenza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia si pone come precedente giurisprudenziale specifico, da considerare per la eventuale impugnativa delle esclusioni dal corso concorso, determinate dall'esito della prova di selezione preliminare, o per effetto della graduatoria redatta in sede regionale, o, infine, con riguardo all'esame finale a conclusione del periodo di formazione.