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Italia Oggi-Ricorsi al Tar, il nuovo giallo delle assunzioni

Graduatorie, correzioni entro il 21 giugno. Ricorsi al Tar, il nuovo giallo delle assunzioni Una valanga di ricorsi alla giustizia amministrativa minaccia di far slittare le ass...

15/06/2004
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ItaliaOggi

Graduatorie, correzioni entro il 21 giugno.

Ricorsi al Tar, il nuovo giallo delle assunzioni

Una valanga di ricorsi alla giustizia amministrativa minaccia di far slittare le assunzioni per il prossimo anno scolastico. Ancora una volta la pietra dello scandalo, o meglio della confusione, sono le graduatorie permanenti. Quasi tutti i sindacati della scuola stanno infatti mettendo a punto ricorsi collettivi da presentare presso il Tar Lazio per contestare l'efficacia retroattiva dei nuovi punteggi, previsti dalla legge n. 143/2004, e le integrazioni fatte, in sede applicativa, dal ministero dell'istruzione.
Rischia così di ripetersi il blocco, causa contenzioso, delle graduatorie. Con la particolarità, quest'anno, che in gioco ci sono, oltre alle supplenze, anche le immissioni in ruolo, circa 12.500 per gli insegnanti. Secondo la tempistica ordinaria, le graduatorie dovrebbero essere pronte entro fine giugno per consentire poi agli uffici scolastici di procedere con le immissioni entro fine luglio. Da agosto, la competenza in tema di assunzioni passa ai presidi.

Ma la complessità della revisione delle graduatorie da un alto (si veda ItaliaOggi di martedì scorso) e la proposizione di ricorsi per l'annullamento di alcune disposizioni, dall'altro, potrebbero portare il ministero dell'istruzione d optare per un allungamento dei tempi. Tra l'altro, continuano a giungere al ministero richieste di chiarimento circa la corretta interpretazione delle norme.

Letizia Moratti ha così deciso di emanare una nota con le domande più frequenti a cui l'amministrazione ha risposto (le cosiddette Faq) e di dare altri sette giorni di tempo, fino a 21 giugno prossimo, per apportare eventuali correzioni, anche alla luce delle risposte del ministero, alle domande di aggiornamento delle posizioni. Un nuovo slittamento dei termini, insomma, scaduti ieri.

LE FAQ. Per ogni anno scolastico gli insegnanti non potranno chiedere un punteggio superiore a 12 punti complessivi, corrispondenti a sei mesi di insegnamento, anche se il servizio è stato più lungo oppure si è svolto in contemporanea su più cattedre. È quanto precisa il ministero dell'istruzione circa l'applicazione della legge n. 143/2004 (si vedano le anticipazioni di ItaliaOggi di venerdì scorso). Il ministero guidato dalla Moratti ribadisce inoltre che la nuova normativa, e dunque i punteggi previsti dalla legge n. 143, ha effetto retroattivo. Il secondo chiarimento riguarda il servizio prestato in ordine di scuole diverse da quello per il quale si concorre: se ne può chiedere il riconoscimento integrale.

Non può invece essere utilizzato, al fine di migliorare la propria posizione, l'insegnamento di religione cattolica.

Nessun problema per l'eventuale rettifica delle domande, qualora i Csa riscontrino errori formali anche indotti da una non chiara interpretazione delle norme: fino al 21 giugno si potranno correggere. C'è poi la vicenda del super punteggio per le scuole di montagna: con una lettera inviata al ministero dell'istruzione, l'Uncem, l'unione dei comuni di montagna, ha fatto rilevare che nell'elenco del dicastero non figurano i comuni parzialmente montani, dove possono sussistere scuole ubicate sopra i 600 metri. 'Tali comuni risultano oggetto di un'immotivata disparità di trattamento', scrive il presidente dell'Uncem, Enrico Borghi, 'che darà sicuramente luogo a un contenzioso con il dicastero dell'istruzione'.

NEL CICLONE. I sindacati hanno contestato al ministero l'efficacia retroattiva dei nuovi punteggi, appellandosi all'articolo 15 della legge n. 400/1988: 'Le modifiche eventualmente apportate al decreto legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente'.

In base a questa disposizione, dunque, dovrebbero avere efficacia a far data dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (5 giugno 2004) i punteggi che hanno messo a soqquadro le graduatorie: il doppio punteggio per il servizio prestato nelle scuole situate in comuni di montagna; la valutazione, anche se dimezzata, del servizio prestato in classe di concorso o su posti di insegnamento diversi da quello cui si riferisce la graduatoria permanente nella quale il docente è inserito e l'attribuzione di 24 punti aggiuntivi per la laurea in scienze della formazione primaria.

In tema di retroattività si è espressa proprio la scorsa settimana la Corte costituzionale (si veda articolo nelle pagine a seguire), che ha invece riconosciuto la facoltà dell'amministrazione, in sede di interpretazione, si stabilire un'efficacia retroattiva delle norme. Bisognerà vedere se la pronuncia sul caso di specie sarà estesa anche a quello oggi prospettato.

ItaliaOggi pubblica le Faq (Frequentlly asked questions) relative alle graduatorie permanenti 2004/2005

1. Le norme contenute nella legge di conversione riguardanti la tabella di valutazione dei titoli relativa alla terza fascia delle graduatorie permanenti hanno valore retroattivo?

Sì, come esplicitamente dispone l'art. 1 della legge, limitatamente alla terza fascia della predetta graduatoria: 'A decorrere dall'a.s. 2004/2005 le graduatorie..........sono rideterminate............'.

2. È valido il servizio prestato in ordini di scuola diversi, per esempio il servizio prestato per la graduatoria nella scuola primaria per le graduatorie di scuola secondaria e viceversa? Si, a norma della lettera B3. B-bis il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie, indifferentemente in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, sia esso di ruolo o non di ruolo, ivi compreso quello riguardante il personale educativo, è valutato nella misura del 50%.

3. È valido il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica?

No, per la tipologia di cui trattasi non è prevista la compilazione di una apposita graduatoria permanente, prevista, invece, per le classi di concorso e posti di insegnamento, di cui all'art. 401 del dlgs n. 297/94, anche in considerazione della specificità delle norme che regolano il reclutamento del relativo personale.

4. Qual è il periodo massimo di servizio e, conseguentemente, il punteggio massimo complessivamente attribuibile per anno scolastico per servizio d'insegnamento?

La norma di riferimento è quella del punto B1 della tabella di valutazione: 'Per il servizio d'insegnamento...............sono attribuiti................fino a un massimo di 12 punti per anno scolastico'. I 12 punti corrispondono al massimo raggiungibile, complessivamente per ciascun anno scolastico, per un servizio specifico prestato per sei mesi. In caso di cumulo tra servizi specifici e non specifici, la valutazione, per ciascun anno scolastico, non potrà superare i sei mesi. Pertanto, chi per ciascun anno scolastico ha un servizio in eccedenza ai sei mesi, dovrà, mediante la dichiarazione di cui alla sez. c del modello B, chiedere la rideterminazione del punteggio.

5. Qualora nelle dichiarazioni dell'aspirante siano riscontrate dal Csa contraddittorietà o irregolarità, si può provvedere a una regolarizzazione delle dichiarazioni medesime?

In considerazione della portata estremamente innovativa delle disposizioni contenute nella legge di conversione del decreto legge 7 aprile 2004 e della conseguente complessità delle numerose dichiarazioni da effettuare, è confermata, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del ddg 21 aprile 2004, la possibilità della regolarizzazione delle dichiarazioni già presentate, su iniziativa sia dell'aspirante che dell'ufficio. In quest'ultimo caso l'amministrazione inviterà l'aspirante a effettuare la rettifica o le opzioni necessarie. Si richiama a questo riguardo il contenuto della nota prot. n.61 del 10 giugno 2004.

6. La super valutazione prevista al punto B3, lett. h), riguarda anche le scuole paritarie e quelle indicate al punto B.2?

Sì, la legge al suddetto punto B3, lett. h) non pone alcuna distinzione.

7. Il possesso di un'abilitazione Ssis, cui corrispondono automaticamente altra/altre abilitazioni, conseguite a seguito della frequenza di un corso biennale, consente agli interessati di scegliere a quale delle abilitazioni attribuire i 24 punti previsti dal punto A4 della tabella di valutazione?

L'abilitazione certificata dall'università per una sola classe di concorso (per esempio la classe 51), dà titolo ad attribuire esclusivamente a quest'ultima 24 punti e alla/alle altre abilitazioni corrispondenti 6 punti ciascuna. Qualora, invece, le attività didattiche del corso biennale siano state differenziate e si siano concluse con esami distinti che hanno dato luogo a distinte certificazioni abilitanti, il docente può scegliere a quale abilitazione imputare i 24 punti.