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Italia Oggi-Scuole al test del part-time

Gli istituti stanno vagliando le modalità con le quali attuare il tempo parziale. Scuole al test del part-time Scaduti il 15 marzo i termini per la domanda Scuole alla prova del part-time. Sc...

30/03/2004
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ItaliaOggi

Gli istituti stanno vagliando le modalità con le quali attuare il tempo parziale.

Scuole al test del part-time
Scaduti il 15 marzo i termini per la domanda
Scuole alla prova del part-time. Scaduto il termine, il 15 marzo scorso, per le domande di passaggio al regime part-time, le scuole devono attivarsi per adeguare l'organizzazione alle situazioni determinate dalle scelte dei dipendenti sulla prestazione lavorativa con particolari modalità e a tempo parziale.

La privatizzazione del rapporto di lavoro non solo ha modificato il regime giuridico applicabile ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ma ha anche reso possibile una disciplina più elastica, con riferimento a pregressi vincoli e incompatibilità, della prestazione di lavoro.

Il regime di lavoro part-time è stato introdotto nel pubblico impiego per armonizzare la disciplina a principi della Comunità europea e perseguire, al tempo stesso, finalità occupazionali.

Da ciò, il particolare favore e l'ampia gamma di scelte circa le modalità della prestazione lavorativa a tempo parziale. Tale prestazione può essere, infatti, realizzata su tutti i giorni lavorativi, con riduzione dell'impegno giornaliero (tempo parziale orizzontale); ovvero, praticata con riduzione dell'impegno settimanale, concentrando l'attività su almeno tre giorni (tempo parziale verticale). Sussiste, altresì, l'ulteriore possibilità di concentrare l'attività lavorativa anche in determinati periodi dell'anno. Dal prossimo anno scolastico sarà anche possibile realizzare la prestazione di lavoro a tempo parziale con un'opportuna combinazione della formula del part-time orizzontale e di quello verticale.

Naturalmente, la praticabilità di tale scelta (consentita dalla normativa), e in particolare della formula di part-time misto, deve essere verificata in concreto con riguardo alle esigenze del servizio o dell'insegnamento e della programmazione educativa. L'impraticabilità della formula prescelta dal dipendente può derivare da situazioni oggettive, dalle quali non si possa prescindere e che non risultino altrimenti avviabili.

Non vi è dubbio che l'instaurazione di rapporti a tempo parziale crei difficoltà organizzative. La difficoltà di realizzazione non costituisce motivo valido per disattendere la scelta del dipendente, anche con riguardo alle modalità di prestazione dell'attività lavorativa ridotta.

LE ESCLUSIONI

Il regime di lavoro a tempo parziale è escluso per alcune figure, in relazione alla posizione, alle funzioni svolte e alle connesse responsabilità. La funzione dirigenziale, che implica responsabilità globali circa il funzionamento dell'istituzione scolastica ed ai risultati, non consente l'espletamento di attività ridotta in regime di part-time. La preclusione riguarda anche il direttore dei servizi generali e amministrativi, per le stesse motivazioni. La responsabilità connessa al coordinamento del personale e all'organizzazione dei servizi postula la continuità dell'esercizio della funzione. Negli altri casi (docenti e personale Ata) non sussistono preclusioni in via generale, tranne, come detto, l'impraticabilità oggettiva di una formula (o di una determinata formula) di prestazione di lavoro a tempo parziale.

Non è, per esempio, consentito l'impiego di personale a tempo parziale nelle scuole materne, allorché l'insegnamento debba essere svolto da un unico docente. Non è consentita l'utilizzazione di docenti a tempo parziale nelle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado per insegnamento di discipline che, con riguardo al monte ore, non siano scindibili.

Il dirigente deve ricercare, una volta sentito il collegio dei docenti, l'assegnazione di cattedre che consentano ai richiedenti la prestazione di lavoro part-time.

ATTIVITÀ COMPATIBILI

Il regime di lavoro part-time (al 50%) rende possibile lo svolgimento di altra attività sia di lavoro autonomo e professionale sia di lavoro dipendente.

L'attività di lavoro dipendente, collaterale a quella svolta con l'amministrazione di appartenenza, non può essere prestata in favore di altra amministrazione pubblica. È compatibile, invece, la prestazione a favore del privato, purché l'attività svolta alle dipendenze del privato non si profili (oggettivamente) incompatibile con quella svolta alle dipendenze dell'amministrazione. È compatibile lo svolgimento dell'attività professionale, anche se l'esercizio di tale attività è subordinata all'iscrizione in un particolare albo professionale. In questi casi, tuttavia, restano valide le limitazioni all'iscrizione poste dagli ordini professionali. Limitazioni, comunque, che non precludono l'accoglimento della domanda di part-time avanzata dal dipendente. La possibilità di esercizio dell'attività professionale attiene alle determinazioni dell'organo preposto alla vigilanza sull'albo.

Tanto più che, nei casi in cui l'iscrizione all'albo postuli l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale, sono talvolta previste deroghe (per esempio, la possibilità di iscrizione all'albo degli avvocati dei docenti a tempo pieno di materie giuridiche ed economiche). Il legislatore era certamente consapevole delle problematiche non facili che il part-time può creare. Nel momento attuale, tuttavia, le esigenze della politica del lavoro sovrastano tali contingenti situazioni. (riproduzione riservata)


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