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ItaliaOggi: Ata, la Consulta cassa il servizio

Decisione choc: salvo solo il personale che ha avuto sentenza favorevole passata già in giudicato.

03/07/2007
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ItaliaOggi

Per circa 80 mila dipendenti ex enti locali niente anzianità

Scampato pericolo per le casse dello stato: il ministero dell'economia e delle finanze non dovrà sborsare centinaia di milioni di euro che avrebbe dovuto corrispondere al personale ausiliario, tecnico e amministrativo, già dipendente degli enti locali e trasferito alle dipendenze dello stato dall'1/1/2000. L'articolo 1, comma 210 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che negava retroattivamente il riconoscimento del servizio pregresso vantato da questi lavoratori presso gli enti locali, è legittimo. A deciderlo la Corte costituzionale con la sentenza n. 234depositata il 18 giugno 2007, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 1 in questione. Una doccia fredda per i circa 80 mila amministrativi, tecnici e ausiliari, già dipendenti degli enti locali e trasferiti di autorità alle dipendenze dello stato, per effetto dell'art. 8 della legge 124/1999, e dall'1/1/2000 in servizio nelle scuole statali, che confidavano, invece, nei giudici della Consulta per continuare a sperare che almeno i giudici del lavoro restituissero loro ciò che l'amministrazione scolastica negava. E cioè il diritto alla valutazione, ai fini della progressione di carriera e quindi del trattamento economico, di tutta l'anzianità maturata negli enti di provenienza, diritto negato dall'amministrazione scolastica.
Doccia addirittura gelida per coloro ai quali, e si tratta di alcune migliaia tale diritto era stato riconosciuto dai giudici, ma con sentenze non ancora passate in giudicato e che ora si vedranno richiedere la restituzione di quanto avuto.

Effetti ancora più devastanti si scaricheranno su alcune centinaia di lavoratori che, in forza di alcune sentenze a loro favorevoli, avevano già ottenuto, seppure in via provvisoria, un nuovo inquadramento. Le maggiori somme liquidate a tale fine dovranno ora essere restituite. Per tutti gli altri, che erano in attesa proprio della decisione della Consulta prima di ricorrere ai giudici del lavoro, la vicenda è definitivamente chiusa, salvo un nuovo e diverso intervento legislativo che, al momento, non pare però all'ordine del giorno.

effetti

Le sentenze con le quali i giudici del lavoro, nei diversi stadi di giudizio, hanno accolto le richieste del personale ata con motivazioni in contrasto con il disposto dell'art. 1 non potranno produrre i relativi effetti se, alla data di entrata in vigore della legge 266/2005, non erano ancora passate in giudicato, li produrranno, invece, quelle già passate in giudicato; a parità di condizioni di servizio e di anzianità, tra gli 80 mila ci saranno lavoratori che percepiranno una retribuzione più alta rispetto a quelli che, o non hanno impugnato i decreti di inquadramento che non tenevano conto dell'anzianità maturata, oppure che pur essendosi visto riconoscere dai giudici del lavoro il diritto alla valutazione delle anzianità maturate, non potranno farlo valere; sotto il profilo giuridico viene meno alcuna possibilità di ottenere per via giudiziaria il riconoscimento ai fini della progressione di carriera dell'anzianità maturata nell'ente di provenienza.

la motivazione

Le motivazioni addotte dai giudici costituzionali per non accogliere la tesi della illegittimità e, indirettamente, per considerare legittimo il comportamento dell'amministrazione scolastica nel negare la valutazione, ai fini dell'inquadramento e della progressione di carriera, delle anzianità maturata nell'ente di provenienza sono varie. Valga per tutte la tesi secondo la quale è soltanto l'intangibilità del giudicato a costituire uno dei limiti che il legislatore incontra nell'emanazione di leggi con efficacia retroattiva, come quella prevista dal citato art. 1. Così come il fatto che i giudici della Consulta hanno ritenuto che l'operazione di trasferimento del personale Ata proveniente dagli enti locali è stata configurata dalla stessa legge n. 124/1999 sulla base del principio della invarianza della spesa. Essendo dunque l'operazione a costo zero, era del tutto pacifico che successivamente, e contrariamente a quanto stabilito in via giurisprudenziale, una legge, in questo caso l'ultima Finanziaria del governo Berlusconi, stoppasse il riconoscimento economico dell'anzianità pregressa.

le reazioni

´Una decisione che mette una pietra tombale sui diritti dei lavoratori', ha commentato Enrico Panini, segretario della Cgil scuola, ´contestabile proprio in virtù di quei principi costituzionali di eguaglianza che la Corte dovrebbe tutelare'. ´Non ci aspettavamo una decisione di questo tipo, che il ministro intervenga in via legislativa per porvi rimedio', è l'auspicio del segretario della Uil scuola, Massimo Di Menna, ´noi non ci arrendiamo'.