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ItaliaOggi-Ata, ultimo affondo

Alla camera un emendamento per riconoscere l'anzianità. Ata, ultimo affondo Si rafforza la protesta del personale Si rafforza la protesta del personale ausiliario, tecnico e ammin...

24/01/2006
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ItaliaOggi

Alla camera un emendamento per riconoscere l'anzianità.

Ata, ultimo affondo

Si rafforza la protesta del personale

Si rafforza la protesta del personale ausiliario, tecnico e amministrativo. Non va giù la previsione contenuta nella Finanziaria 2006 secondo cui il personale Ata trasferito dagli enti locali allo stato deve essere inquadrato in base allo stipendio percepito e non in base all'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza. Una norma che comporta una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante in base agli anni di lavoro. E che mette la parola fine anche alla giurisprudenza che invece aveva deciso in senso opposto. L'ultimo rimedio può essere quello di un emendamento al decreto legge sulla p.a., in votazione alla camera.
I RIFERIMENTI

La norma contenuta nell'articolo 1, comma 218 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) prevede che il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 va interpretato nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei sorrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento.

L'eventuale differenza fra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. 'È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge'.

le reazioni

La norma ha accentuato il malessere e rafforzato la protesta che da tempo si registra tra le decine di migliaia di personale Ata, già dipendente degli enti locali e trasferito d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nei ruoli dello stato e nei corrispondenti profili professionale del personale della scuola.

le chance

Ad attutire la protesta degli interessati e delle organizzazioni sindacali che li rappresentano non è servito l'apprendere che in sede di approvazione definitiva della legge n. 266, il senato aveva votato a larga maggioranza un ordine del giorno con il quale impegnava il governo a ripristinare il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti locali prima del trasferimento allo stato e ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari per evitare situazioni di disparità tra i lavoratori, vessatorie e profondamente ingiuste. Un ordine del giorno che per molti non avrà alcun seguito.

il tentativo dei sindacati alla camera

Una considerazione questa che sembra condivisa anche dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil scuola tant'è che le stesse si sono affrettate a predisporre un emendamento, da inserire in un articolo del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 attualmente in fase di discussione alla camera, con il quale non solo chiedono l'abrogazione del citato comma 218, ma anche l'attuazione di quanto dispone l'ultimo periodo dell'originario comma 2 e cioè il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.

Dubbi sugli insegnanti tecnico-pratici

Nell'esame di quanto dispone il più volte citato comma 218, sembra, tuttavia, essere sfuggito un particolare che non è secondario rispetto al problema del riconoscimento delle anzianità richiesto dal personale Ata e negato dal legislatore.

Nell'indicare i criteri di inquadramento il legislatore ha, infatti, fatto riferimento al solo personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non anche a quello di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 124/1999 e cioè al personale di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che, nell'ente locale dal quale dipendeva, rivestiva il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di laboratorio, profilo professionale nel quale è rimasto inquadrato anche dopo il trasferimento allo stato. A meno che non si sia trattato di una involontaria omissione, la contestata norma non potrebbe comunque trovare applicazione nei confronti di questo profilo di insegnante