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ItaliaOggi: Ecco la stangata su pensioni e Tfr

Si salva solo chi va via dal servizio a settembre e ha già maturato l'ultima posizione stipendiale

01/06/2010
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ItaliaOggi

di Nicola Mondelli

Trattamenti più bassi con la leva degli scatti e dei contratti

Le modifiche per calcolare la indennità di buonuscita, la prevista liquidazione della stessa in tre rate e l'impossibilità di determinare la base pensionabile utilizzando lo stipendio spettante per l'effettivo servizio prestato stanno creando sconcerto e preoccupazione tra il personale del comparto scuola. Gli interventi strutturali in materia previdenziale contenuti nella manovra di maggio, nel testo licenziato dal Consiglio dei Ministri, coinvolgono, infatti, anche il personale docente ed Ata. Non si applicano al personale della scuola solo le nuove decorrenze previste per l'accesso al trattamento pensionistico.

Per il personale del comparto scuola, infatti, continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le quali dispongono che ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del trattamento economico nel casi di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.

La manovra di maggio non introduce, invece, alcuna modifica ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.

I requisiti per l'accesso

Tali requisiti rimangono, pertanto, i seguenti: per la pensione di vecchiaia, per gli uomini 65 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione utile a pensione; per le donne 61 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione per gli anni 2010-2011, 62 per gli anni 2012-2013, 63 per gli anni 2014-2015, 64 per gli anni 2016-2017 e 65 dall'anno 2018.Per accedere alle pensioni di anzianità rimangono invariate, sia per gli uomini che per le donne, le quote: 95 per gli anni 2010-2011; 96 per l'anno 2012 e 97 per l'anno 2013.

Gli effetti

Il congelamento per gli anni 2011, 2012 e 2013 del trattamento economico, compreso quello accessorio, in godimento nell'anno 2010; la sospensione, senza possibilità di recupero, delle procedure contrattuali relative al triennio 2010-2012 e la disposizione secondo la quale per il personale docente ed ATA gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dal ccnl 23 gennaio 2009 avranno, se non saranno modificati in sede di conversione in legge, effetti devastanti sul trattamento pensionistico e sull'indennità di buonuscita, oltre ovviamente che sulla retribuzione degli anni in questione.

Difficile al momento quantificare, in particolare per il personale che cesserà dal servizio negli anni in questione, l'ammontare delle “perdite” in termini economici sia sul trattamento pensionistico che sull'indennità di buonuscita. Tenuto conto che il passaggio di gradone, di norma, dalla 28^ al 35^ posizione stipendiale comporta un aumento lordo mensile che va dai 58 euro dell'assistente amministrativo ai 130 euro del docenti di scuola secondaria di 2° grado è solamente una questione matematica la quantificazione della minore pensione mensile e della minore indennità di buonuscita.

Solo i docenti e il personale Ata che cesseranno dal servizio dal 1.9.2010 e che dal 1.1.2010 fruiscono di una nuova posizione stipendiale non dovrebbero soffrire alcuno degli effetti negativi collegati alla sterilizzazione degli anni 2010, 2011 e 2012. Potrebbero, ma il condizionale nella circostanza e d'obbligo, incappare, invece, nella liquidazione in rate dell'indennità di buonuscita.