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ItaliaOggi-Graduatorie, vale solo un servizio

Il decreto legge varato dal consiglio dei ministri lo scorso 2 aprile limita la valutazione dei titoli Graduatorie, vale solo un servizio Per i precari si terrà conto di un'unica classe di concorso...

13/04/2004
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ItaliaOggi

Il decreto legge varato dal consiglio dei ministri lo scorso 2 aprile limita la valutazione dei titoli
Graduatorie, vale solo un servizio
Per i precari si terrà conto di un'unica classe di concorso

Precari, i servizi prestati su più classi di concorso non potranno essere fatti valere contemporaneamente.Lo prevede la tabella allegata al decreto legge sul rinnovo delle graduatorie permanenti, varato dal governo il 2 aprile scorso. "Il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso", recita il provvedimento, "è valutato per una sola graduatoria a scelta dell' interessato".

NO AL DOPPIO PUNTEGGIO

In buona sostanza, dunque, chi ha prestato servizio su più classi di concorso, contemporaneamente, non potrà più avvalersi della doppia possibilità di impiego del punteggio, per cercare di aumentare le probabilità di ottenere un incarico. E a ciò si aggiunge la conferma del mancato riconoscimento del cosiddetto punteggio aspecifico. Vale a dire, del punteggio che, prima dell'entrata in vigore della legge 124/99, veniva riconosciuto anche se era stato prestato in una classe di concorso diversa. Punteggio, peraltro, che era quantificato nell'ordine della metà della valutazione prevista per quello maturato nella classe di concorso specifica (si veda l'ordinanza n. 371/94). La nuova tabella dei punteggi, infatti, non ha recepito le richieste avanzate dai sindacati della scuola, che avevano chiesto, quasi all'unisono, di introdurre,il riconoscimento dell' attività professionale comunque prestata in qualità di docenti. Per contro, è stato introdotto il riconoscimento'#8209; del servizio militare. Che sarà valutato sei punti per ogni anno, come avveniva, appunto, per il servizio aspecifico.

NIENTE PUNTEGGIO SE Si FA LA SSIS

C'è poi un altro nodo interpretativo da sciogliere: quello che riguarda il mancato riconoscimento dei servizi prestati contemporaneamente alla frequenza delle scuole dì specializzazione all'insegnamento secondario: "non sono valutabili i servizi di insegnamento", si legge nel documento, "prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario". A una prima lettura, sembrerebbe che il legislatore abbia voluto recepire l'insegnamento del Consiglio di Stato, che ha sempre affermato il divieto di cumulo del servizio con i 24 punti, derivanti dal tirocinio connesso alla frequenza dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario. Rileggendo più attentamente il dispositivo, però, il tenore letterale della norma sembrerebbe spingersi oltre. Il mancato riconoscimento del punteggio di servizio, prestato in contemporanea alla frequenza dei corsi ssis, sembrerebbe comprendere, infatti, anche i servizi relativi a classi di concorso diverse da quelle relative al corso frequentato.

SSIS E DIRITTO ALLA FORMAZIONE CONTINUA

E ciò sembrerebbe intaccare gratuitamente il giusto diritto ad avvalersi dì punteggi di servizio non direttamente pertinenti con la classe di concorso per la quale si frequenta la Ssis. Il tutto limitando il diritto allo studio e alla formazione continua, che spetta a qualunque soggetto voglia arricchire il proprio patrimonio di conoscenze e abilità per tutto il corso, della vita. Il limite, peraltro, si tradurrebbe in un vero e proprio incentivo a non iscriversi alle scuole di specializzazione, optando per il possibile cumulo di spezzoni appartenenti a classi di concorso diverse, in sede di accettazione di eventuali proposte di incarico di supplenza. In questo caso, infatti, il doppio punteggio continuerebbe a maturare. Fermo restando, però, che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti, esso potrebbe essere fatto valere solo alternativamente. Vale a dire, optando, obbligatoriamente, per una sola classe di concorso.

LA QUESTIONE DEI DIRITTI ACQUISITI

E questa cosa, peraltro, sembrerebbero collidere con uno dei principi cardine, del nostro ordinamento: la teoria dei diritti quesiti. Un principio che sancisce, in via generale, la inviolabilità dei diritti che entrano a far parte del patrimonio di un soggetto. Le nuove regole determineranno, infatti, l'azzeramento del doppio punteggio accumulato dai precari con anni e anni di supplenze suddivise in più classi di concorso. Il tutto introducendo "a valle" una sorta di condizione sospensiva che, dopo l'introduzione della maggiorazione dei punteggi dei diplomi Ssis, modifica nuovamente le regole generali contro ogni aspettativa.

Antimo Di Geronimo"


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