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ItaliaOggi: Il certificato medico pronto a viaggiare nell'etere

Da giugno le nuove modalità di trasmissione, le scuole devono chiedere le credenziali all'Inps

06/04/2010
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ItaliaOggi

Di Mario D'Adamo
le ultime della riforma Brunetta

Dal 19 giugno prossimo diventa obbligatorio l'invio telematico all'Inps dei certificati medici di malattia anche del personale della scuola. L'invio telematico sarà a cura non del dipendente ma del medico del servizio sanitario nazionale (s.s.n.) o del medico in convenzione con esso. Questi è tenuto a compilare il certificato di malattia, che deve contenere tra gli altri dati diagnosi e indirizzo di reperibilità del lavoratore, e l'attestato, che invece non la contiene. Appena lo riceve, l'Inps trasmette al datore di lavoro, l'istituto scolastico di appartenenza, l'attestato, privo di diagnosi a tutela del diritto alla riservatezza del dipendente (ma lo stesso diritto non è tutelato nei confronti dell'istituto nazionale della previdenza). È una novità per il personale della scuola sia l'invio telematico che il coinvolgimento nell'operazione dell'Inps, tenuto per legge a erogare il trattamento economico di malattia solo ai dipendenti privati. La finalità dell'invio all'Inps è quella di monitorare la spesa sanitaria e adottare misure di appropriatezza delle prescrizioni, attribuire e verificare il budget di distretto, attuare un'attenta sorveglianza epidemiologica (art. 50, comma 1, d.l. n. 269/2007, conv. nella l. 326/2003). Tutto questo e altro ancora è richiamato in una circolare del ministro Renato Brunetta del 19 marzo scorso. Con l'invio telematico cadrà per il personale della scuola l'obbligo di recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia (come prevede il contratto).

Mentre rimane fermo l'obbligo di segnalare entro l'orario di inizio del proprio turno di lavoro assenza e indirizzo di reperibilità. Il dipendente può chiedere al medico la copia cartacea del certificato o il suo invio alla propria casella di posta. L'obbligo della trasmissione telematica all'Inps, però, potrebbe non sussistere, secondo alcune interpretazioni, se il dipendente per la prima assenza fino a dieci giorni si rivolge, com'è sua facoltà, a un medico, non sanzionabile, né dipendente né convenzionato con il s.s.n. (primo comma dell'art. 55-septies del d.l. n. 165/2001).

La novità della certificazione on line è stata introdotta dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha aggiunto un articolo, il 55-septies appunto, al decreto legislativo 165. Il ministro della salute Fazio ha dettato la relativa disciplina tecnica con decreto del 26 febbraio scorso, pubblicato nella g.u. del 19 marzo successivo. Da questa data decorre il periodo transitorio di tre mesi durante il quale è ancora possibile il rilascio del certificato cartaceo. L'invio telematico diverrà obbligatorio alla scadenza del periodo transitorio, a partire cioè dal 19 giugno. Ogni istituzione scolastica deve richiedere all'Inps le credenziali di accesso diretto al suo sistema e comunicare l'indirizzo della propria casella di posta elettronica certificata, al quale recapitare l'attestato di malattia.

È previsto, infine, un periodo di collaudo delle procedure, che durerà fino al 19 luglio, dopodiché il medico del servizio sanitario o quello convenzionato, se omettono in tutto o in parte l'invio del certificato e dell'attestato, incorrono in sanzioni disciplinari.

Se ripetono la mancanza, interviene il licenziamento o la rescissione della convenzione. L'istituto scolastico che non riceve per via telematica l'attestato o lo riceve privo di alcuni dati è tenuto a darne comunicazione all'azienda di riferimento del medico.