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ItaliaOggi-Il servizio prestato nei primi due scaglioni utile per il terzo

Il servizio prestato nei primi due scaglioni utile per il terzo Precari, il servizio prestato in prima e seconda fascia può essere fatto valere anche in terza fascia. E'questa la novità più imp...

30/06/2004
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ItaliaOggi

Il servizio prestato nei primi due scaglioni utile per il terzo
Precari, il servizio prestato in prima e seconda fascia può essere fatto valere anche in terza fascia.

E'questa la novità più importante contenuta in una delle Faq (Frequently asked questions: risposte alle domande più frequenti) diffuse dal ministero dell'istruzione il 22 giugno scorso.

L'amministrazione ha chiarito alcuni punti controversi della normativa sui punteggi delle graduatorie permanenti. Tra questi, anche la questione della valutazione dei titoli di perfezionamento, master e specializzazione, rilasciati dai consorzi universitari, che vanno valutati seguendo le stesse regole dei titoli rilasciati direttamente dagli atenei. Ecco le novità in dettaglio.

DIVIETO Di CUMULO

L'amministrazione aveva chiarito, nelle Faq dell'11 giugno, che 'il cumulo tra servizi specifici e non specifici è possibile solo se non si superano i sei mesi per anno scolastico (si veda ItaliaOggi del 2giugno scorso). Complessivamente per tutte le graduatorie. Tale limite,però, vale solo per le graduatorie di terza fascia. Ciò non di meno, molti docenti precari, nel compilare la domanda, hanno omesso di far valere i servizi di I e Il fascia anche nella terza (in eccedenza ai sei mesi per anno scolastico).

E questa omissione è dovuta essenzialmente al fatto che, dall'interpretazione del ministero, non era possibile affermare con certezza che il cumulo era possibile. E quindi, i diretti interessati, temendo di perdere la valutazione dei servizi specifici in prima fascia, hanno evitato di avvalersi di questo vantaggio. In questo, confortati anche da talune interpretazioni di uffici scolastici provinciali che avevano sconsigliato, ufficiosamente, il cumulo.

IL DIVIETO NON VALE PER I E II FASCIA

L'amministrazione centrale, invece, con le Faq del 22 giugno ha chiarito che il cumulo è possibile, ma solo se si tratta di servizi di I e II fascia. Facciamo un esempio. Un docente, inserito in I fascia nella graduatoria di A043 (lettere scuole medie) se è inserito anche in III fascia nella graduatoria, di A050 (lettere scuole superiori) qualora abbia insegnato per sei mesi nella A043, potrà far valere i sei mesi sulla A043, guadagnando dodici punti (servizio specifico) potrà far valere, contemporaneamente, lo stesso servizio anche nella A50, guadagnando altri sei punti 8sevizio non specifico). In buona sostanza, dunque, il docente, in quell'anno, potrà usufruire complessivamente di diciotto punti.

SI' AL DIVIETO IN III FASCIA

Questa cosa, invece, è espressamente vietata per i servizi (specifici e non specifici) maturati in III fascia, che possono essere fatti valere, solo ed esclusivamente, fino alla concorrenza dei sei mesi di servizio per anno scolastico. Ciò vuol dire che, se il docente ha lavorato durante un anno scolastico per sei mesi nella A043, qualora sia stato tratto da una graduatoria di III fascia, se è inserito anche nella graduatoria di A050, non potrà cumulare servizio specifico (A043) e servizio non specifico (A050) se non fino al raggiungimento dei sei mesi. In altre parole, se vorrà far valere il servizio maturato in A043 nella graduatoria di A050, dovrà rinunciare a far valere il servizio di A043 nella graduatoria di A043. E dovrà spostarlo nella graduatoria di A050, dove sarà valutato la metà.

Sempre che non intenda spezzettarlo fra le due graduatorie. Purché non venga superato il limite dei sei mesi.

SSIS CUMULABILE CON IL SERVIZIO

L'amministrazione ha chiarito, inoltre, che il possesso del diploma di specializzazione all'insegnamento secondario, conseguito in un solo anno, non dà titolo al super bonus di 30 punti.

E ciò consente ai titolari di avvalersi, degli eventuali servizi prestati durante la frequenza al corso annuale. Tale vantaggio è compensato dall'attribuzione di un bonus di soli sei punti, analogamente a quanto avviene per le abilitazioni conseguite per concorso ordinario o sessione riservata.

Nulla di fatto, invece, per la possibilità di rinunciare al super bonus di 30 punti per potersi avvalere del servizio eventualmente prestato nelle scuole di montagna o penitenziarie. Le Faq del 22 giugno non contengono, infatti, alcun accenno alla questione. Ne consegue che, qualora gli interessati non abbiano potuto far valere un altro titolo di accesso alle graduatorie, dovranno necessariamente rinunciare ai servizi. Anche se ciò comporta la perdita del diritto alla supervalutazione.

SERVIZI NELLE PARITARIE

I servizi prestati nelle scuole private che abbiano ottenuto il riconoscimento della parità valgono solo a partire dalla data in cui tale riconoscimento è realmente avvenuto.
L'amministrazione aveva anche chiarito precedentemente (Faq n. 2 dell'11 giugno) che il servizio prestato nelle scuole private non paritarie non può essere fatto valere come servizio non specifico. A differenza di quello maturato nelle private paritarie e nelle scuole statali.

SERVIZI NON DI RUOLO E IN ORDINI DIVERSI

I servizi non di ruolo possono essere fatti valere come servizi non specifici e vengono valutati al 50%. La stessa cosa vale per i servizi prestati nelle scuole primarie, che vengono valutati la metà nelle graduatorIe delle secondarie e viceversa.

COME CALCOLARE I SEI MESI

Per ogni anno scolastico è possibile far valutare, complessivamente, non più, di sei mesi, scegliendo tra le varie opzioni possibili, a 'seconda delle graduatorIe in cui l'aspIrante è inserito.

Per esempio, quattro mesi di servizio specifico nella classe A043 e quattro mesi di servizio specifico nella scuola elementare possono essere valutati così come segue: quattro mesi di servizio specifico nella A043 e due mesi di servizio specifico nella scuola elementare o viceversa; tre mesi di servizio specifico nella A043 e tre mesi nella scuola elementare; nella graduatoria della A043, come quattro mesi di servizio specifico e due mesi di servizio non specifico prestato nella scuola elementare; oppure, privilegiando la graduatoria di scuola elementare, quattro mesi specifici in questa graduatoria e due mesi di servizio non specifico prestato nella A043.

Se il servizio pari a due mesi nella class e A043 e due mesi nella A050, la valutazione, del servizio può scaturire da diverse opzioni quali, per esempio: nella A043, due mesi specifici e due mesi non specifici, mentre nella A050, due mesi specifici; oppure, nella A043, due mesi specifici, mentre nella A050, due mesi specifici e due mesi non specifici; oppure, nella A043, due mesi specifici e un mese non specifico, mentre nella A050, un mese specifico e due non specifici.

MASTER, PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE

I master, i corsi di perfezionamento e i titoli di specializzazione universitari sono valutabili, a prescindere dalle altre condizioni previste dalla norma, in coerenza con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria. In buona sostanza, dunque, va verificata la stretta attinenza dei contenuti del corso, per la scuola secondaria e artistica, con gli insegnamenti indicati, per ogni classe di concorso (decreto ministeriale 39/1998) e, per gli altri posti, con i vigenti programmi di insegnamento. A questo proposito, peraltro, alcuni uffici scolastici provinciali hanno chiesto agli aspiranti di presentare, contestualmente alla domanda, anche le fotocopie degli attestati. Dall'esame degli attestati, infatti, è possibile evincere l'esistenza dei presupposti per la valutabilità velocizzando le operazioni di valutazione.

CONSORZI UNIVERSITARI
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L'amministrazione ha chiarito definitivamente che i titoli rilasciati dai consorzi universitari, relativi al conseguimento e alla frequenza di master, corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione, hanno la stessa validità dei titoli rilasciati direttamente dagli atenei.

L'amministrazione ha affermato, infatti che questi titoli sono valutabili "qualora vengano soddisfatte tutte le condizioni puntualmente indicate dalla norma: durata almeno annuale, esame finale, coerenza con 'gli insegnamenti cui si riferiscono le graduatorie".

REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE INCOMPLETE

I chiarimenti del ministero dell'istruzione sono stati emanati il 22 giugno scorso: un giorno dopo la scadenza dei termini fissati dagli uffici scolastici regionali per consentire agli interessati di presentare le integrazioni necessarie per la valutazione dei titoli secondo le nuove norme.

Ciò potrebbe creare qualche problema ai soggetti che non hanno compilato le domande secondo le attuali indicazioni del ministero.

E' il caso, per esempio, di coloro che non hanno dichiarato i servizi non di ruolo, così come pure dei docenti precari di I e Il fascia che non hanno fatto valere i servizi non specifici in III fascia. Per quanto riguarda questi ultimi, l'equivoco è nato dal fatto che la nota 34, del, 7 giugno scorso, ha introdotto un'integrazione all'allegato B, con la quale si chiedeva agli aspiranti di indicare eventuali servizi in eccedenza da non valutare, in sostituzione di quelli già dichiarati.

Fatto questo che ha indotto i diretti interessati a temere che, qualora avessero dichiarato anche servizi non specifici in III fascia, tale atto avrebbe potuto determinare la perdita dei servizi di I o Il fascia. E ragionevole ritenere, però, che l'amministrazione, ina applicazione dell'articolo 11, comma 4, del decreto dirigenziale 21 aprile 2004, possa accogliere eventuali istanze di regolarizzare anche a termini scaduti.

Anche per evitare l'insorgere di un forte contenzioso che potrebbe basarsi sul fatto che l'amministrazione ha cambiato le regole, più volte e a distanza di pochi giorni. Tale presupposto, infatti, potrebbe ingenerare l'insorgenza del cosiddetto errore scusabile: un istituto generale che si applica a tutti i procedimenti amministrativi e che può essere fatto valere anche davanti al giudice.

I CASI IN CUI Si POSSONO ECCEDERE i SEI MESI

Servizio specifico in 1 fascia + servizio non specifico in III fascia. Servizio specifico in Il fascia + servizio non specifico in III fascia.

LE FASCE DELLE GRADUATORIE

I fascia: è uno scaglione nel quale sono inseriti i soggetti che al 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 124/1999, erano già inclusi nella graduatoria del doppio canale. E'un elenco ad esaurimento dove non può entrare più nessuno. Fatti salvi, però, i cambi di provincia, per coloro che risultano già inclusi.

Il fascia: è un elenco in cui sono inseriti coloro che, al 25 maggio 1999, avevano appena maturato i requisiti per essere inseriti nel doppio canale (360 giorni di servizio). Anche questo elenco è a esaurimento.

III fascia: è l'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti. Comprende tutti coloro che non avevano fatto in tempo a essere inseriti nella prima e nella seconda fascia e tutti i nuovi inserimenti. Compresi i titolari di diploma di specializzazione all'insegnamento secondario.

DIPLOMI SSIS

Diploma con corsi di durata biennale: si ha diritto al bonus di 30 punti, ma non si può cumulare il bonus con i servizi prestati durante la frequenza ai corsi.

Diploma con corso di durata annuale: non si ha diritto al bonus dei 30 punti, ma si può far valere l'eventuale punteggio di servizio prestato durante la frequenza ai corsi.

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