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ItaliaOggi-Incarichi annuali ai presidi disabili

La legge n. 68 del '99 si applica da quest'anno anche alle procedure per le assunzioni dei dirigenti. Incarichi annuali ai presidi disabili I beneficiati potranno partecipare anche a...

19/07/2005
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ItaliaOggi

La legge n. 68 del '99 si applica da quest'anno anche alle procedure per le assunzioni dei dirigenti.

Incarichi annuali ai presidi disabili

I beneficiati potranno partecipare anche ai concorsi riservati

Incarichi di presidenza: i nodi vengono al pettine nella fase (cruciale) del conferimento dell'incarico annuale. La questione nuova e alquanto spinosa è ora costituita dalla riserva dei posti in favore delle categorie protette. In precedenza, infatti, il beneficio della riserva a favore dei soggetti disabili (o, meglio, 'diversamente abili') non era stato applicato con riguardo agli incarichi annuali di presidenza. Da quest'anno, invece, le riserve di posti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza di durata annuale, negli istituti e nella scuole di istruzione secondaria, nei licei e negli istituti d'arte.
Questa normativa, in particolare nella parte che riguarda l'applicazione del beneficio alle graduatorie per gli incarichi di presidenza, suscita qualche perplessità e anche polemiche.

Si consideri, infatti, che l'istituto dell'incarico di presidenza (con eccezioni limitate solo all'eventuale conferma di incarichi conferiti in precedenza) cesserà a partire dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione delle graduatorie del concorso ordinario, al momento già in fase di espletamento.

I docenti che, almeno per un anno scolastico, abbiano esercitato per incarico le funzioni di preside potranno successivamente partecipare a un secondo concorso riservato. Tutto ciò spiega ampiamente la corsa agli 'ultimi' incarichi di presidenza e l'amarezza di coloro che, temendo di non pervenire a questo traguardo a causa della novità introdotta, sottolineano che gli sviluppi interni a una carriera dovrebbero essere realizzati esclusivamente per meriti e competenze particolari.

In sostanza, il beneficio concesso al momento della prima occupazione non dovrebbe essere reiterato illimitatamente, anche per il conseguimento di posizioni collegate (a tutela dell'interesse generale) al possesso di competenze e di qualificate esperienze.

Ma l'estensione del beneficio della riserva dei posti a favore delle categorie protette, anche nel caso degli incarichi di presidenza, costituisce applicazione particolare del sistema creato dalla legge.

L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

La legge n. 68/99 (norma per il diritto al lavoro dei disabili) prevede che 'i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette in misura del 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; di due lavoratori se occupano da 35 a 50 dipendenti; un lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti'. In relazione alla disposizione legislativa, diviene essenziale, per evitare effetti distorsivi, stabilire quale deve essere l'organico di riferimento. Nel caso dei presidi incaricati non esiste un preciso organico di riferimento, trattandosi di una professionalità da questo punto di vista difficile da inquadrare.

I presidi incaricati, infatti, non sono dirigenti scolastici, né appartengono in relazione a una funzione svolta in via precaria, a un particolare ruolo. Resta problematico determinare, dunque, se, per stabilire il numero dei posti da riservare alle categorie protette, occorra fare riferimento al numero dei posti disponibili per gli incarichi nelle singole province, ovvero al numero dei posti in ambito regionale.

L'orientamento generale, considerato tale quello più largamente seguito, propende per il computo delle riserve nell'ambito provinciale. Tale soluzione è giustificata dal fatto (determinante) che gli incarichi vengono conferiti nell'ambito provinciale, dal dirigente generale o da un suo delegato. Di norma vengono, infatti, conferiti dal dirigente del Csa sulla base dei criteri stabiliti in sede regionale. Si deve considerare, pertanto, che tale soluzione non crea situazioni ambigue.

LE DISTINZIONI PROSPETTATE

È stata prospettata, altresì, una distinzione con riguardo alle graduatorie relative agli incarichi di presidenza nella scuola primaria (direzioni didattiche e istituti comprensivi).

Ciò in virtù del fatto che l'ordinanza ministeriale (n. 40/05) all'articolo 2, comma 1, precisa: 'Gli incarichi di presidenza di durata annuale, sono conferiti a domanda, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale o suo delegato, sulla base di apposite graduatorie provinciali distintamente formate dagli uffici scolastici regionali - Centro servizi amministrativi per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria e degli istituti educativi'.

La legge n. 106 del 29 luglio 2004 (all'articolo 8-bis) precisa che le riserve di posti si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del dlgs n. 165/2001, 'ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte'.

La legge, infine, non include ai fini della riserva dei posti gli incarichi di presidenza annuale anche nell'ambito della scuola primaria.