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ItaliaOggi-La Consulta assolve la riforma della scuola ma censura la mancata collaborazione, istituzionalmente dovuta, con le regioni.

Scuola, promozione per la riforma Moratti La Consulta assolve la riforma della scuola. È costituzionalmente legittima. Sono così salvi i nuovi orari e programmi scolastici, il tutor e l'in...

17/07/2005
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ItaliaOggi

Scuola, promozione per la riforma Moratti

La Consulta assolve la riforma della scuola. È costituzionalmente legittima. Sono così salvi i nuovi orari e programmi scolastici, il tutor e l'integrazione scuola-azienda. C'è un solo punto che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 depositata ieri, censura: la mancata collaborazione, istituzionalmente dovuta, con le regioni. I decreti che hanno attuato la legge n. 53/2003, su anticipo delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle elementari e incremento dei posti in organico per garantire il tempo pieno e prolungato, sono stati assunti unilateralmente dal ministero dell'istruzione. Un comportamento che, baipassando la conferenza unificata, ha fatto venire meno quella leale collaborazione tra soggetti costituzionalmente competenti, anche se a livelli diversi, in materia. Ossia stato e regioni.
A promuovere il ricorso, molto atteso anche dai sindacati della scuola e dai partiti del centrosinistra, che auspicavano uno stop della Corte al processo di riforma, sono state le regioni Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Nel mirino è finito innanzi tutto il decreto legislativo n. 59/2004, che attua varie disposizioni della legge n. 53, riferite a scuola dell'infanzia, elementare, media inferiore e superiore.

Il decreto ha fissato il nuovo orario annuale delle lezioni, delle attività aggiuntive rimesse all'organizzazione delle istituzioni scolastiche, quello delle mensa e del dopo mensa. Per i ricorrenti si tratterebbe di norme di dettaglio 'che, nel fissare in modo rigido i suddetti orari annuali, escluderebbero qualsiasi residuo margine di competenza regionale'. Un'interpretazione, questa, che i giudici della Consulta, hanno dichiarato 'palesemente irragionevole', perché le norme stabiliscono livelli minimi di offerta formativa, ferma restando la possibilità per ciascuna regione di incrementarla a proprie spese. Anche la previsione di assegnare incarichi ad esperti esterni alla scuola, chiarendo criteri e tipologie di personale, non viola all'autonomia regionale ex articolo 117 della Costituzione: risponde all'esigenza di garantire unitarietà di disciplina sull'intero, territorio nazionale, che è competenza esclusiva dello stato. La definizione poi dei compiti e dell'impegno orario del tutor, ossia dell'insegnante che in possesso di specifica formazione orienti in rapporto con le famiglie e il territorio il percorso dei giovani, anch'essa non è incostituzionale perché rientra tra le competenze del governo centrale in materia di personale scolastico.

Argomentazioni analoghe sono condotte dai giudici della Corte in merito all'anticipo delle iscrizioni alle elementari e alla scuola dell'infanzia e sul versante dell'alternanza scuola-lavoro.

La Consulta ha invece giudicato fondate le censure relative alla violazione del principio di leale collaborazione: lo stato doveva confrontarsi, in conferenza unificata, con le regioni, a cui il nuovo titolo V della Costituzione ha affidato competenze concorrenti in materia. Una censura che però non fa decadere l'impalcatura generale.