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ItaliaOggi: Lavoro, decide il collegio dei docenti

Il decreto 150 non ha modificato l'organizzazione La responsabilità per l'operato ricade però sul dirigente scolastico

21/09/2010
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ItaliaOggi

Mari D'Adamo

Non sempre il dirigente scolastico risponde solo dei risultati delle proprie azioni, gli tocca assumersi la responsabilità di decisioni che hanno preso altri e nei confronti delle quali egli ha solo meri poteri di esecuzione. Ecco perché. La riforma del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche del ministro Brunetta (decreto legislativo n. 150/2009) non ha intaccato le competenze del collegio dei docenti in materia di obblighi di lavoro degli insegnanti.

Essi possono così continuare a deliberare gli impegni che devono contrattualmente essere assolti nel corso dell'anno: la programmazione collegiale, le riunioni stesse del collegio, gli incontri con i genitori, per un primo gruppo di quaranta ore; le riunioni dei consigli d'intersezione, d'interclasse o di classe, per un secondo gruppo di altre quaranta ore. Parallelamente alla contrattazione d'istituto, perciò, il dirigente scolastico deve convocare il collegio per definire tali impegni e chiamarlo inoltre ad aggiornare, se necessario, il Pof, ovvero il piano dell'offerta formativa, costituire gruppi di lavoro e di studio, definire i contenuti delle attività di aggiornamento, proporre le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa.

Sulla base delle decisioni assunte dal collegio, il dirigente scolastico predispone, prima dell'inizio delle lezioni, il piano annuale delle attività e conferisce per iscritto gli incarichi al personale docente: assegnazione alle classi, incarichi previsti dal Pof, composizione delle commissioni, nomine varie. Il piano annuale deve contenere il calendario di tutte le attività da settembre a giugno, onde garantire al personale la possibilità di coordinare gli impegni di lavoro con le esigenze di vita. Esso deve essere deliberato dal collegio dei docenti (art. 28, 4° comma del Contratto collettivo di lavoro in vigore). La parte che interessa le famiglie degli alunni (ricevimenti, riunioni dei consigli, ecc.) va portata tempestivamente a loro conoscenza, come prescrivono le disposizioni sulla trasparenza e la carta dei servizi, di cui ogni scuola è dotata.

Dell'attuazione di questo piano, che il dirigente è tenuto a presentare ma che per essere esecutivo richiede l'approvazione del collegio dei docenti, il dirigente diventa il primo responsabile, anche se l'obbligo della sua predisposizione e della conseguente approvazione da parte del collegio gli deriva non già da una disposizione di legge o, almeno, del suo contratto di lavoro, ma da una norma del contratto del personale della scuola, lì rifluita da precedenti testi normativi anch'essi di origine contrattuale.

È un'anomalia, ma potrà essere superata non solo con la sottoscrizione del prossimo contratto di lavoro, negoziato con le nuove regole che ripartiscono con maggior rigore gli ambiti di competenza della legge, del contratto e dei vari soggetti coinvolti, ma con una revisione, promessa e annunciata da almeno trent'anni, delle competenze degli organi collegiali della scuola.

Per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, le procedure sono più lineari e le competenze già ora meglio ripartite: il dirigente scolastico dà le direttive al direttore dei servizi di segreteria, il quale gli restituisce una proposta di piano delle attività (ripartizione degli incarichi, modalità di prestazione dell'orario di lavoro, ecc.). Il dirigente, eseguite le procedure di informazione e, per le materie previste, di contrattazione, rende esecutivo il piano. E così ognuno risponde per quel che ha deciso o contribuito a far decidere.