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ItaliaOggi-Per l'alta formazione serve l'intesa

chiarimenti del ministero del lavoro sull'istituto introdotto dal decreto legislativo n. 276/2003. Per l'alta formazione serve l'intesa Apprendistato professionalizzante solo con ac...

26/01/2006
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ItaliaOggi

chiarimenti del ministero del lavoro sull'istituto introdotto dal decreto legislativo n. 276/2003.

Per l'alta formazione serve l'intesa

Apprendistato professionalizzante solo con accordi regionali

Per l'operatività dell'apprendistato di alta formazione serve la regolamentazione territoriale definita con apposite intese tra regioni, parti sociali, università o altre istituzioni formative. Nessun limite di durata massima (che è fissata dalle intese) e possibilità di proroga, con placet del datore di lavoro, se il giovane non ha conseguito il titolo di studio. Per i datori di lavoro tutti salvi gli incentivi, sia di natura retributiva sia contributiva. È quanto precisa una circolare del ministero del lavoro del 19/1/2006, che illustra il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione introdotto dall'art. 50 del dlgs n. 276/2003 (riforma del lavoro).
Il terzo percorso. Le indicazioni ministeriali riguardano la terza tipologia di apprendistato, nella triade introdotta dalla riforma del lavoro (gli altri due contratti sono l'apprendistato per il diritto-dovere d'istruzione e quello professionalizzante). Si caratterizza per il contenuto formativo, con la specificità che il percorso formativo può realizzarsi all'interno dell'impresa e/o anche presso le istituzioni formative ed è finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio o di alta formazione. Tale percorso, spiega la circolare, dovrà avvenire secondo le modalità dell'alternanza, valorizzando e integrando l'apporto specifico che i diversi soggetti formativi coinvolti possono offrire, al fine di realizzare un percorso di apprendimento che deve comunque essere unitario.

La regolamentazione. Per la sua operatività, è necessario che a livello territoriale le regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università o altre istituzioni formative, abbiano deliberato apposite intese disciplinanti, tra l'altro, gli aspetti della formazione, la durata del contratto, la possibilità di proroga. Tali intese, spiega la circolare, possono essere concluse mediante la forma dell'accordo quadro o definite ad hoc per il conseguimento di un titolo specifico. Finora sono pochi gli enti che hanno deliberato in materia; si ricordano Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Liguria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Lombardia e le province autonome di Trento e Bolzano. Le intese, inoltre, consentono di determinare la struttura e l'articolazione dei percorsi formativi, le funzioni e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Soggetti interessati. Il contratto di apprendistato per l'alta formazione interessa tutti i datori di lavoro, qualunque sia il settore produttivo di appartenenza, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali. Unica condizione, mette in evidenza la circolare, è la compatibilità dell'attività esercitata con il perseguimento delle finalità formative del contratto. Sul versante opposto, possono essere assunti tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (fino a 29 anni e 364 giorni).

Forma e durata. Il contratto va redatto in forma scritta e deve contenere in allegato il Piano formativo individuale. Tale documento, che deve essere elaborato dal datore di lavoro in base al bilancio di competenze dell'apprendista, secondo il ministero è un 'elemento essenziale' del contratto. La durata del rapporto è quella stabilita dalle medesime intese che ne disciplinano il percorso formativo; nel caso in cui l'apprendista non riesca a conseguire il titolo nell'arco temporale previsto, con assenso delle parti (datore di lavoro e lavoratore) è possibile prorogarne la durata. Questa facoltà è possibile se e solo se sia stata prevista e disciplinata dalle intese regionali.

Incentivi e sanzioni. La circolare, ancora, spiega che si applicano al contratto tutti gli incentivi retributivi e contributivi previsti in via generale per i rapporti di apprendistato. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti tali da impedire il raggiungimento della qualificazione dell'apprendista, inoltre, si applica la sanzione che prevede il versamento all'Inps della differenza tra la contribuzione agevolata versata e quella dovuta in misura piena, maggiorata del 100%. In tal caso, inoltre, al datore di lavoro è inibita la possibilità di proseguire nel rapporto di lavoro.