ItaliaOggi: Personale Ata, carriera a rischio
L'ombra dell'incostituzionalità sulla Finanziaria 2006. La legge n. 218/2005 potrebbe violare la Costituzione nella parte in cui vieta la ricostruzione della carriera pregressa dei dipendenti scolastici provenienti dagli enti locali
L'ombra dell'incostituzionalità sulla Finanziaria 2006. La legge n. 218/2005 potrebbe violare la Costituzione nella parte in cui vieta la ricostruzione della carriera pregressa dei dipendenti scolastici provenienti dagli enti locali. A sostenerlo è il tribunale del lavoro di Venezia, che con ordinanza del 4 aprile scorso ha rinviato alla Consulta la legge finanziaria il comma 218, articolo 1. La norma in questione esclude per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, trasferito alle dipendenze dell'amministrazione scolastico, la ricostruzione di carriera anche in base all'anzianità di servizio maturata presso gli enti locali di provenienza. Salvo, precisa la norma, i casi in cui sia stato diversamente statuito con sentenza passato in giudicato. La situazione riguarda potenzialmente circa 80 mila persone, tra ausiliari, tecnici e amministrativi, trasferiti in base alle legge n. 124/99. ´Il ministero dell'istruzione ha negato ripetutamente il riconoscimento nella retribuzione di tutta l'anzianità maturata nell'ente di provenienza nonostante ciò fosse chiaramente indicato nella legge che disponeva il loro passaggio e nonostante le ripetute sentenze dei giudici di accoglimento delle istanze dei lavoratori', commenta il segretario della Cgil scuola e università, Enrico Panini. Secondo il sindacato, il diniego del Miur di riconoscere tutto il servizio pregresso avrebbe comportato agli interessati un danno economico tra i 1.500 e i 2.500 euro annui.
L'intervento del tribunale di Venezia rimette però tutto in gioco. L'ordinanza del giudice ha infatti ritenuto ´non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale' della norma della Finanziaria che esclude definitivamente la ricostruzione di carriera. La violazione dell'articolo 3 della Costituzione, ossia l'irragionevole disparità di trattamento tra i lavoratori che hanno ottenuto dai giudici per intero il riconoscimento di anzianità di servizio, con conseguente stipendio maggiorato, e quelli che non lo potranno avere, in base alla Finanziaria, è la principale motivazione del tribunale rimettente.