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ItaliaOggi: Personale Ata, novità in arrivo

Firmata all'Aran la sequenza contrattuale: aumenti variabili tra i 200 e i 270 euro Più valorizzazione e rivalutazione delle posizioni economiche

10/06/2008
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ItaliaOggi

di Franco Bastianini

Valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata) e rivalutazione del valore unitario delle posizioni economiche di area A e B (da 330 a 600 euro annue per l'area A, da 1.000 a 1.200 euro annue per l'area B). Queste le principali novità che caratterizzano la sequenza contrattuale, prevista dall'articolo 62 del Ccnl 29 novembre 2007, e siglata in sede Aran il 28 maggio 2008.
Non sono, tuttavia, le sole contenute nella sequenza. Viene, infatti, prevista un'estensione della platea dei beneficiari dell'articolo 7: più 13.000 unità per l'area B (assistenti amministrativi e tecnici, cuochi e infermieri) che vanno ad aggiungersi alle 16.000 già esistenti; più 46.000 unità per l'area A (collaboratori scolastici ed equiparati) che vanno ad aggiungersi alle 24.000 già esistenti; l'istituzione di 12.000 nuove posizioni economiche dell'area B (compenso annuo di 1.800 euro) per lo svolgimento di attività lavorative complesse caratterizzate da autonomia operativa attribuita attraverso le procedure selettive dell'articolo 48 del Ccnl 2007. Il titolare della nuova posizione sarà tuttavia tenuto, per l'area amministrativa, alla sostituzione del Dsga e per l'area tecnica alla collaborazione con l'ufficio tecnico.

Assetto dei servizi. Con la sequenza vengono confermate le previsioni contrattuali di passaggio tra le aree A e B e dall'area B alla C. Per tali movimenti occorre tuttavia che il ministero stabilisca le quote per i passaggi e i posti in organico dell'area C. Viene precisato che per i collaboratori scolastici l'assistenza da prestare all'alunno portatore di handicap è «di base» e non «specialistica».

Viene disposto, infine, che ai Dsga possono essere corrisposti, in aggiunta all'indennità di direzione, esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla Ue, da enti o istituti pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto.

Riscritto l'articolo relativo alla riduzione dell'orario a 35 ore settimanali. E' stato anche riscritto l'articolo 55 del Ccnl la cui formulazione aveva creato non poche perplessità e dato luogo a una serie di controversie in sede di applicazione.

Il nuovo articolo precisa con maggiore chiarezza le condizioni perché sorga il diritto del personale Ata alla riduzione dell'orario settimanale a 35 ore:

a) il personale deve prestare servizio nei convitti ed educandati, negli istituti con annesse aziende agrarie, nelle istituzioni scolastiche strutturate con orario di apertura della scuola superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana e nelle istituzioni scolastiche articolate su più di tre plessi/sezioni associate;

b) deve essere adibito a regimi di orario articolati su più turni e con rientri comportanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all'orario ordinario.

I criteri necessari a individuare il personale che potrà usufruire della riduzione, il numero e la tipologia dei soggetti da coinvolgere, nonché la durata/il periodo di fruizione dovranno essere definiti in sede di contrattazione d'istituto.

Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale Ata. Con la sequenza contrattuale si è provveduto, infine, a modificare i requisiti culturali richiesti per l'accesso ai profili di cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico dei servizi e di collaboratore scolastico. Per quest'ultimo profilo, in particolare, i titoli culturali di accesso sono, in alternativa, un diploma di qualifica triennale rilasciato da istituto professionale, il diploma di maestro d'arte, il diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità.

Per coloro che al momento dell'entrata in vigore della sequenza siano già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo richiesto e/o area richiesta nella scuola statale, restano validi i titoli di studio posseduti in precedenza.