Ius culturae: la scuola al centro del riconoscimento della cittadinanza italiana dei bambini figli di immigrati
di Aluisi Tosolini
La Camera ha approvato in questi giorni la riforma della legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di acquisto della cittadinanza italiana per i minori. Si tratta di un testo unificato derivante dall’abbinamento di 26 proposte di legge vertenti sullo stesso tema, di iniziativa di deputati esponenti di quasi tutti i gruppi parlamentari, fra le quali anche una di iniziativa popolare promossa dal coordinamento nazionale “L’Italia sono anche io” composta da 19 organizzazioni della società civile di rilievo nazionale, appoggiate, altresì, dai comuni di Italia.
Dallo ius sanguinis allo ius soli temperato
La nuova legge è rivolta a ragazzi/e nati/e in Italia da genitori stranieri o arrivati prima del compimento del dodicesimo anno di età che risultino in possesso di alcuni requisiti fondamentali.
Due istituti innovativi e distinti agevolano l'acquisto della cittadinanza per i minori figli di stranieri. Si tratta del cosiddetto ius soli temperato, inteso non tanto come luogo di nascita ma come luogo di radicamento, di integrazione, di crescita, basato sul legame della persona con il territorio e dello ius culturae che consente l’acquisto della cittadinanza a chi abbia una formazione scolastica in Italia, assimilando ai nati in Italia anche coloro che arrivano prima di compiere i 12 anni.
La cittadinanza non è vista come un automatismo ma come un processo. Così la nascita sul territorio italiano dà diritto all'acquisto della cittadinanza solo in presenza di due condizioni:
a) la nascita sul territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (per gli extracomunitari). Nel caso di cittadini dell’unione europea il requisito è la nascita sul territorio italiano e il possesso, da parte di almeno uno dei genitori, del diritto di soggiorno permanente, ossia dopo cinque anni di residenza legale in Italia;
b) dichiarazione di volontà di uno dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, espressa entro il compimento della maggiore età, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell’atto di nascita.
La cittadinanza è sempre una scelta
Ciò che viene escluso è che la cittadinanza possa essere acquisita per il semplice fatto di essere nati sul territorio nazionale. In un'epoca di repentini e continui spostamenti la nascita in un luogo può infatti essere quasi casuale e quindi scollegata dall'intento della famiglia del minore di risiedere legalmente in Italia.
Inoltre il meccanismo della dichiarazione di volontà è finalizzato a evitare che la cittadinanza sia acquisita anche in casi in cui i genitori non desiderano che il figlio diventi cittadino italiano. Al tempo stesso si salvaguarda l'interesse di quest'ultimo, consentendogli di divenire cittadino mediante apposita dichiarazione entro due anni dal compimento della maggiore età, qualora non sia stato richiesto dal genitore entro il compimento dei 18 anni.
Lo ius culturae
L’elemento più interessante della norma è tuttavia un altro.
I figli di stranieri che nascono in Italia ma che non abbiano potuto utilizzare il primo percorso (ossia lo ius soli temperato) o chi è giunto in Italia prima del compimento del dodicesimo anno di età può diventare cittadino:
a) dopo aver frequentato regolarmente, per almeno 5 anni, nel territorio nazionale, uno o più cicli presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, o percorsi di istruzione e formazione professionale, triennale o quadriennale, idonei al conseguimento di una qualifica professionale;
b) se la frequenza riguarda un corso di istruzione primaria è necessaria la positiva conclusione dello stesso.
In questo caso la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà espressa, entro il compimento della maggiore età, da un genitore legalmente residente in Italia, o dall’esercente la responsabilità genitoriale, all’ufficiale di stato civile del comune di residenza del minore. Entro due anni dal compimento della maggiore età si può rinunciare alla cittadinanza, purché in possesso di altra cittadinanza. Anche in questo caso, qualora la richiesta non sia stata a suo tempo presentata dai genitori, il diretto interessato può richiedere la cittadinanza entro due anni dal compimento della maggiore età.
Infine, lo straniero che ha fatto ingresso in Italia prima del compimento della maggiore età e che vi risieda legalmente da almeno 6 anni può ottenere la cittadinanza per concessione(ex art. 9 della l. n. 91/92) dopo avere frequentato regolarmente un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivopresso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o un percorso di istruzione o di formazione professionali triennale o quadriennale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.
Ad integrazione del percorso scolastico, i Comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, a favore di tutti i minori, iniziative finalizzate alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini.
La scuola, insomma, diventa davvero il luogo dove si costruisce, sperimenta ed acquisisce cittadinanza.
Un riconoscimento importante.