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L'apprendista sale in cattedra

Non solo la laurea, ma nemmeno un'abilitazione già conseguita rappresentano un ostacolo a un contratto di apprendistato professionalizzante.

06/11/2010
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Il Sole 24 Ore

Maria Rosa Gheido


A dirlo è il ministero del Lavoro, che in risposta a un dubbio posto dall'associazione nazionale degli istituti non statali di educazione e di istruzione (Anisei), nell'interpello 38/2010 pubblicato ieri ha spiegato che il contratto di apprendistato può essere offerto anche ai docenti già abilitati. Per farlo, certo, è necessario individuare «percorsi formativi e uno sviluppo di competenze diverse e ulteriori rispetto a quelle già maturate ai fini dell'abilitazione», ma la sostanza è che non esiste alcun divieto automatico ad applicare questo contratto a chi è già «abilitato».
Il chiarimento è importante soprattutto dopo il timore diffuso fra i datori di lavoro dalla sentenza 19834/2010 della Corte di cassazione, con cui la suprema corte aveva bocciato un apprendistato applicato a un geometra, per il fatto che questo tipo di contratto non può essere utilizzato nei confronti di lavoratori impegnati in mansioni corrispondenti al loro titolo di studio. Nella risposta formulata ieri il ministero del Lavoro non dimentica la pronuncia della Cassazione, ma fa un passo ulteriore: proprio in virtù del principio ribadito dai giudici di legittimità, spiega l'interpello, «occorre calibrare il piano formativo individuale», in modo tale da creare «un vero percorso formativo coerente con le esigenze dell'impresa, e finalizzato a uno sviluppo anche pratico delle competenze del giovane assunto in apprendistato». Quando questo succede, qui sta il punto, «il possesso di un titolo di studio non è di ostacolo».
Fin qui i principi, che assumono importanza perché applicabili anche all'esterno dei confini della scuola. Quanto all'applicazione pratica nel settore della formazione, in cui è nato il dubbio che ha generato la risposta ministeriale, il discorso è più complesso. Luigi Sepiacci, presidente dell'Aninsei, spiega che la questione nasce dalla «specificità delle scuole non statali, che hanno progetti educativi, governance e organizzazione peculiari, diversi da istituto a istituto, mentre la formazione degli insegnanti è interamente tagliata sulle esigenze della scuola statale». La tesi è accolta dal ministero, che fra gli obiettivi possibili per i contratti di apprendistato agli insegnanti propone per esempio le «competenze didattico-amministrative come la tenuta dei registri e i rapporti preparatori per gli scrutini», ma anche competenze particolari nell'utilizzo dell'informatica «per la gestione della scuola e dei rapporti con studenti e famiglie». La chiusura dei sindacati, però, in vista del rinnovo contrattuale 2010/2012 delle scuole iscritte all'associazione, è totale. «Idea bizzarra e inconcepibile», taglia corto Mimmo Pantaleo, segretario Flc-Cgil, mentre dalla Cisl scuola Francesco Scrima sostiene che «il tentativo è quello di rendere ancora più precario e ricattabile il rapporto di lavoro, anche perché il contratto di apprendistato può durare fino a sei anni senza l'obbligo di trasformarlo in rapporto a tempo indeterminato». A complicare la questione c'è il nuovo percorso di formazione iniziale degli insegnanti, che dovrebbe debuttare il prossimo anno e prevede un anno di tirocinio sul campo prima di arrivare all'abilitazione: «La riforma – sostiene Massimo Di Menna, segretario della Uil scuola – risolve definitivamente il problema, perché il tirocinio formativo è già professionalizzante».
Del tema si discuterà al tavolo sul contratto (quello Agidae, relativo alle scuole cattoliche, è stato appena rinnovato e non prevede l'apprendistato), ma l'argomento interessa anche lontano dalla scuola per i vantaggi che questo strumento assicura al datore di lavoro. Prima di tutto, l'apprendista non entra nel calcolo del numero dei dipendenti per l'applicazione di numerose norme che a questo numero fanno riferimento, per esempio il collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili. Per tutta la durata del contratto, e per un ulteriore anno in caso di conferma in qualifica del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, si applica l'aliquota contributiva del 10%, che nelle realtà con meno di nove addetti si riduce ulteriormente all'1,50% per il primo anno ed al 3% nel secondo. Inoltre, la spesa complessivamente sostenuta per l'apprendista è esclusa dall'applicazione dell'Irap, così come la conferma dell'apprendista in qualifica può portare al riconoscimento di crediti per l'incremento dell'occupazione.Non solo la laurea, ma nemmeno un'abilitazione già conseguita rappresentano un ostacolo a un contratto di apprendistato professionalizzante.