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I lavoratori della scuola pagheranno con i loro salario il pareggio di bilancio

Mario Piemontese

21/11/2012
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Retescuole

Oggi la Camera approverà con voto di fiducia il disegno di legge di stabilità 2013 così come modificato dalla V Commissione Bilancio.
A questo punto è estremamente probabile che il testo non subirà modifiche al Senato e quindi potremo considerarlo come definitivo.

Il comma 42 dell’articolo 3 del disegno di legge, quello relativo all’aumento dell’orario settimanale di insegnamento dei docenti della scuola secondaria, è stato soppresso. Anche i commi 74 e 75 del medesimo articolo sono stati soppressi perché una volta soppresso il comma 42 non era più necessario stabilire la destinazione di una parte dei risparmi ottenuti per effetto dell’applicazione di tale comma.

Per quanto riguarda la scuola, vediamo cos’altro è cambiato e cosa invece non è stato modificato.

Cosa non è stato modificato

I commi 32 e 33 (ex 30 e 31) non sono stati modificati.
Agli assistenti amministrativi che sostituiscono il DSGA o ne occupano il posto vacante, sarà riconosciuta un’indennità di direzione inferiore a quella attualmente prevista. La norma è in palese contrasto con l’articolo 69 del CCNL 1994/1997, la cui validità è richiamata dall’articolo 146 del CCNL 2006/2009. Ci troviamo quindi davanti a un’evidente violazione del CCNL.

I commi 34 e 35 (ex 37 e 38) non sono stati modificati.
Ai membri delle commissioni che esamineranno i candidati che parteciperanno al concorso per docenti, riceveranno un compenso inferiore rispetto a quello attualmente previsto.

I commi 42, 43 e 44 (ex 43, 44 e 45) non sono stati modificati.
I docenti dovranno usufruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e non esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Ai lavoratori precari con contratto per supplenza breve o con scadenza al 30 giugno, saranno liquidati un numero di giorni di ferie pari alla differenza tra il numero di giorni di ferie maturati e il numero di giorni di sospensione delle lezioni. La norma è in palese contrasto con gli articoli 13, 15 e 19 del CCNL 2006/2009. A tale proposito il comma 44 (ex 45) chiarisce che il CCNL non potrà derogare quanto previsto dai commi 42 e 43, e che tutte le clausole contrattuali in contrasto con tali commi saranno disapplicate a partire dal 1° settembre 2013.
Anche in questo caso ci troviamo davanti a un’evidente violazione del CCNL.

I commi 46 e 47 (ex 47 e 48) non sono stati modificati.
I tagli ai collocamenti fuori ruolo, previsti dal comma 45 (ex 46) non sono retroattivi. Inoltre “il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente”.

Cos’altro è cambiato

Il comma 45 (ex 46) è stato modificato.
Per questo continuano a essere cento, e non più cinquanta come previsto dal disegno di legge, i dirigenti scolastici o docenti assegnati a enti o associazioni “che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti”.

I commi da 36 a 41 (ex da 42–bis a 42-septies) sono stati aggiunti.
A causa della soppressione del comma 42 dell’articolo 3 è scomparsa la principale fonte di risparmio prevista per il MIUR dal disegno di legge. L’aumento dell’orario settimanale di insegnamento dei docenti della scuola secondaria avrebbe prodotto la riduzione di almeno 20.000 posti di lavoro e il conseguente risparmio a regime di circa 700 milioni all’anno.

Per raggiungere ugualmente gli obiettivi di risparmio previsti dalla “spending review” (182,9 milioni nel 2013,172,7 milioni nel 2014 e 236,7 milioni a decorrere dal 2015) il Governo ha definito un piano approvato poi dalla V Commissione Bilancio e contenuto nei commi da 36 a 41.

I commi 39 e 40 prevedono la parte più consistente di risparmi.

Il comma 40 (ex 42-sexies) praticamente azzera il “Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”, riducendolo di 83,8 milioni nel 2013, di 119,4 milioni nel 2014 e di 122,4 milioni a decorrere dal 2015. Tale fondo è stato costituito nel 2011 e raccoglie parte dei risparmi previsti per il MIUR dalla legge di stabilità 2012. Per esempio in tale fondo sono finiti i risparmi ottenuti non prevedendo nelle scuole sottodimensionate né un posto per DS né un posto per DSGA. I risparmi prodotti dal MIUR non sono quindi utilizzati dal MIUR stesso, ma contribuiscono a raggiungere il pareggio di bilancio.

Il comma 39 (ex 42-quinquies) a decorrere dal 2013 riduce di 47,5 milioni all’anno il Fondo delle Istituzioni Scolastiche (FIS). I lavoratori della scuola contribuiscono quindi a raggiungere il pareggio di bilancio “rinunciando” per legge a una parte del loro salario. Con il blocco del contratto e degli scatti il Governo Berlusconi ha indirettamente ridotto il salario dei lavoratori della scuola. Esaurite le possibilità di riduzione indiretta, il Governo Monti sta passando alla riduzione diretta.

I commi da 36 a 38 (ex da 42-bis a 42-quater) producono risparmi, ma di entità sicuramente inferiore rispetto a quelli prodotti dai commi 39 e 40.

Infine il comma 41 (ex 42-septies) richiama la clausola di salvaguardia prevista dalla “spending review”, che scatterà se gli obiettivi di risparmio non saranno raggiunti.

Paradossalmente le sorprese potrebbero non essere ancora finite.

Milano, 21 novembre 2012

Mario Piemontese