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Liberazione-diritto all'educazione

Il diritto all'educazione Una coppia di amici con una bambina riconosciuta portatrice di handicap ai sensi della legge 104/1992 si è vista ridurre le ore di sostegno assicurate negli anni sco...

13/10/2004
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Liberazione

Il diritto all'educazione
Una coppia di amici con una bambina riconosciuta portatrice di handicap ai sensi della legge 104/1992 si è vista ridurre le ore di sostegno assicurate negli anni scorsi, e a nulla sono valse le proteste dei genitori. I miei amici si sono arresi, ma vi lascio immaginare il loro stato d'animo. Davvero non c'è tutela?
Pescara, lettera firmata

Alcuni genitori si sono rivolti con successo alla magistratura. L'ultima di queste sentenze su un caso analogo, riportata sul sito del Gruppo Solidarietà (www. grusol. it) è stata emessa dal Tribunale Civile di Campobasso. Considerato che l'anno scolastico era iniziato e i tempi del procedimento potevano compromettere il diritto all'educazione e all'istruzione del minore portatore di handicap, il giudice ha ordinato di mantenere provvisoriamente le ore di sostegno precedentemente assegnate, riservandosi il successivo accertamento della fondatezza della richiesta. In generale, la magistratura di merito è prevalentemente orientata a ritenere che una quantità inadeguata di ore di sostegno compromette il diritto fondamentale della persona portatrice di handicap all'educazione ed all'inserimento scolastico. Fondamento delle sentenze è la Costituzione: l'art. 3 comma 2, connesso con sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987 all'art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali, quale è, appunto, la scuola; l'art. 34 ("La scuola è aperta tutti") e l'art. 38, commi 3 e 4 ("Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti e integrati dallo Stato"). Sul piano attuativo, la legge n. 104/92 e in particolare l'art. 12, comma 2 ("E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti da disabilità connesse all'handicap") e comma 3 ("L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione"), e l'art. 13, comma 3 ("nelle scuole di ogni ordine e grado sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati"). In questo quadro, il Tribunale di Roma (ordinanza del 9.2.2003) ha precisato che "l'organizzazione dell'attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche non può in via di fatto comprimere o vulnerare quel diritto riconosciuto alla persona de fonti sopranazionali, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria". Prima di ricorrere, è utile opporre formalmente queste considerazioni alle autorità scolastiche.