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Manifesto-La riforma impossibile

Per ridurre il bicameralismo si moltiplica il sistema di formazione delle leggi. Meno unità nazionale e più centralismo insieme. Il primo ministro ruba potere al presidente della repubblica ANDREA ...

24/03/2005
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il manifesto

Per ridurre il bicameralismo si moltiplica il sistema di formazione delle leggi. Meno unità nazionale e più centralismo insieme. Il primo ministro ruba potere al presidente della repubblica
ANDREA FABOZZI
Meno di seicento giorni dopo il primo appuntamento di Lorenzago, le idee dei nuovi padri costituenti, i quattro saggi del centrodestra, sono nero su bianco in 57 articoli di riforma: legge costituzionale in attesa del secondo (rapido) passaggio nei due rami del parlamento e poi del referendum confermativo. La discesa dalle vette del Cadore alle mediazioni tra le varie anime della maggioranza ha prodotto un sistema complicato. Il risultato assomiglia più a un regolamento che alla carta fondamentale di una nazione. E' il contrario di un testo lineare, infarcito com'è di rimandi ad altri articoli e altri commi. Il capolavoro è il nuovo 117, dove un comma è diviso in 17 lettere, e brilla uno strabiliante "s) quinquies". Con il metodo del 138 previsto per limitate revisioni costituzionali, il centrodestra ha cambiato 43 articoli su 139, quasi un terzo della vecchia Carta.

Il nuovo parlamento

Al senato è aggiunto l'aggettivo "federale", i suoi componenti sono eletti contestualmente ai consigli regionali e sono integrati da due rappresentanti per ogni regione (privi però del diritto di voto). Senatori e deputati diminuiscono (leggermente) di numero, si abbassa l'età dell'elettorato passivo: 21 anni per Montecitorio (erano 25), 25 per palazzo Madama (erano 40).

Per superare il bicameralismo perfetto, il nuovo sistema moltiplica i metodi di formazione delle leggi. Ci sono leggi di competenza della camera, leggi di competenza del senato e leggi di competenza di entrambe le assemblee. Facile? Al contrario. Sulle leggi di competenza della camera (quelle relative alle materie che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato: politica estera, difesa, giustizia...) il senato ha comunque trenta giorni di tempo per proporre modifiche, che diventano quindici nel caso di leggi di conversione di decreti. Al contrario sulle leggi di competenza del senato federale (quelle relative alle materie che rientrano nella competenza concorrente di Stato e regioni) legifera il senato e stavolta è la camera che può proporre modifiche negli identici tempi.

Se questa è la regola figuratevi le eccezioni. La prima: esistono leggi di competenza bicamerale. Sono quelle che riguardano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali e quelle elettorali. In questo caso devono approvare la legge sia la camera che il nuovo senato. Se non lo fanno nell'identico testo la soluzione è affidata ai presidenti delle assemblee, che devono nominare una commissione composta da trenta deputati e trenta senatori (quasi una terza camera) che deve preparare un nuovo testo unificato da sottoporre di nuovo al voto delle due camere.

Seconda eccezione: il governo può proporre delle modifiche a una legge in discussione nel senato federale, perché le considera essenziali all'attuazione del suo programma. In tal caso il presidente della repubblica autorizza il primo ministro a esporre le sue ragioni al senato, che deve votare in conformità entro trenta giorni. E se non lo fa? Se non lo fa la legge si sposta di autorità alla camera, che decide a maggioranza assoluta.

Terza eccezione: in un sistema così congegnato è prevedibile che sorgano contrasti sulla competenza tra camera e senato. La soluzione è un altro capolavoro di bizantinismo: tornano in campo i presidenti delle assemblee che nominano un altro comitato, stavolta composto da quattro deputati e quattro senatori che decide sulla competenza. E la decisione, per chiuderla lì, è insindacabile.

Devolution e interesse nazionale

Per la Lega c'è la devolution, ossia la potestà legislativa esclusiva delle regioni su assistenza e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica e definizione dei programmi di interesse regionale, gestione degli istituti scolastici, polizia amministrativa regionale e locale e, soprattutto, "ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello stato". Per Alleanza nazionale c'è la clausola di interesse nazionale. Il governo può bloccare una legge regionale, invitando la regione a cancellare alcune norme e nel caso di rifiuto chiedendo al parlamento riunito in seduta comune di abolirle. C'è anche una clausola di supremazia: il governo può sostituirsi alle regioni nel caso in cui ravvisi il mancato rispetto di norme internazionali o pericolo per la sicurezza pubblica.

Premier forte, presidente debole

Il presidente della repubblica (eleggibile già a 40 invece dei precedenti 50 anni) diventa il "rappresentante della Costituzione e dell'unità federale (e non più nazionale, ndr) della repubblica". Ha qualche potere minore in più (la nomina dei presidenti delle autorità indipendenti e del vice presidente del Csm), molti poteri sostanziali in meno. Perde la discrezionalità nella scelta del primo ministro, che adesso è eletto direttamente. Perde il potere di nominare i ministri, che sono nominati e revocati dal primo ministro. Non può più sciogliere le camere, potere che di fatto passa al primo ministro (ex presidente del consiglio dei ministri).

Il primo ministro "determina" (in luogo di "dirige") la politica del governo. In ogni momento può porre la questione di fiducia o chiedere che la camera si esprima in maniera conforme alle indicazioni del governo. In caso di bocciatura dovrà dimettersi provocando così lo scioglimento della camera. La camera può chiedere le dimissioni del primo ministro (e quindi il suo scioglimento) con l'approvazione di una mozione di sfiducia ma anche con la bocciatura di questa mozione con il voto determinante dei deputati della minoranza (norma anti ribaltone). La legge elettorale (maggioritaria o proporzionale che sia) deve garantire la formazione di una maggioranza di governo. Il primo ministro non ha più bisogno della fiducia della camera ma solo di un voto (entro 10 giorni dalla nomina) sul suo programma.

Più politici alla consulta

Cambiano anche le regole di nomina dei giudici costituzionali, che restano quindici ma solo quattro di nomina del presidente della repubblica (uno in meno di oggi). Quattro saranno scelti dai magistrati ordinari e amministrativi (oggi cinque) e sette (due in più) dal parlamento, non più in seduta comune: quattro dalla camera e tre dal senato federale.

Un'altra novità di cui si parla poco è l'apertura di una via facilitata alla creazione di nuove regioni, con un minimo di un milione di abitanti. Per cinque anni dall'entrata in vigore della nuova costituzione non sarà necessaria la proposta di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, basterà procedere con legge costituzionale "sentite le popolazioni interessate".

La sorpresa finale riguarda i tempi di attuazione: devolution e interesse nazionale entrano in vigore da subito. Solo a partire dal 2011 scatteranno invece i nuovi poteri di premier e del presidente della repubblica, il senato federale e di conseguenza il nuovo iter legislativo. Addirittura nel 2016 la riduzione dei parlamentari e la contestualità tra l'elezione del senato e il voto per le regionali.

Sempre che il referendum non ci salvi prima.