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Nessuna possibilità di aggirare la Fornero

Quota 96 a bocca asciutta. Si salvano i docenti in esubero

10/09/2013
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ItaliaOggi

di Nicola Mondelli  
 

Anche i docenti di “quota 96” andranno in pensione, ma solo quando avranno maturato i requisiti previsti dalla riforma Fornero: per la pensione di vecchiaia, l'età anagrafica richiesta dall'art. 24 del decreto legge 201/2011 (sessantasei anni e tre mesi, nel 2014 e 2015, almeno altri quattro mesi a partire dal 2016) e, per la pensione anticipata, l'anzianità contributiva richiesta sempre dal predetto articolo (quarantadue anni e sei mesi per gli uomini e quarantuno anni e sei mesi per le donne nel 2014 e 2015, almeno altri quattro mesi a partire dal 2016).

Per questi docenti (ad eccezione di quelli in esubero) e per l'altro personale della scuola è tramontata la possibilità di accedere al trattamento pensionistico con i requisiti richiesti dalle norme previgenti l'entrata in vigore della riforma Fornero, appunto il decreto legge 201/2011, ancorché maturati nel corso dell'anno scolastico 2011/2012 e, quindi, entro il 31 agosto 2012 - come chiedevano quanti si riconoscono nell'organizzazione denominata “quota 96” e come era stato loro promesso dalla maggioranza delle forze politiche e parlamentari in occasione dell'ultima campagna elettorale, nelle varie apparizioni nelle reti televisive e nelle interviste sulla stampa. Il decreto legge sulla scuola non prevede nessuna norma per il personale in questione. E il disegno di legge n. 249, derivante dall'unificazione di quelli presentati dai senatori Ghizzoni-PD e Marzana-M5S, all'esame della XI commissione del senato, non completerà il suo iter naturale.

É ormai assodato che, almeno per il momento, non diventerà legge dello stato la proposta contenuta nel predetto disegno di legge volta ad applicare le disposizioni contenute nell'art. 24, comma 3, del decreto legge 201/2011 in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011» (per la pensione di anzianità non meno di sessanta anni di età e trentasei di contribuzione o, indipendentemente dall'età anagrafica, quaranta anni di contribuzione; per la pensione di vecchiaia sessantacinque anni per gli uomini e sessantuno per le donne, unitamente a non meno di venti anni di contributi), anche al personale della scuola che li abbia maturati entro l'anno scolastico 2011/2012, anziché entro il 31 dicembre 2011.

L'iter parlamentare del disegno di legge è stato, infatti, bloccato dalla posizione contraria assunta dalla Funzione Pubblica e dall'Inps con la motivazione che il costo della operazione sarebbe stata incompatibile con l'attuale stato della finanza pubblica e con i bilanci dell'istituto di previdenza gravati, questi ultimi, dai “ debiti” ereditati dal soppresso istituto nazionale di previdenza dei pubblici dipendenti. le stesse motivazioni che hanno fatto saltare la previsione dal decreto legge di ieri.

Bloccata la via legislativa, al personale interessato non rimane che sperare nella Corte Costituzionale e nella via giudiziaria, quelle che oggi sembrano essere le sole in grado di sanare “l'errore madornale” commesso dal legislatore nel non tenere conto della particolarità delle norme pensionistiche che disciplinano l'attività del personale della scuola con riferimento non all'anno solare ma a quello scolastico che va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Si salvano invece i docenti in esubero.

I docenti dichiarati in esubero nella loro classe di concorso e non utilizzabili proficuamente nell'anno scolastico 2013/2014 potranno chiedere, presentando in forma cartacea, entro il prossimo 30 settembre, apposita istanza di cessazione dal servizio. Nell'istanza, come si legge nella nota ministeriale n. 8719 del 5 settembre 2013, gli interessati dovranno espressamente dichiarare la volontà di cessare dal servizio, nonché il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, quali indicati in premessa, richiesti per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del più volte citato art. 24 del decreto legge 201/2011 purché maturati entro il 31 agosto 2012. Per quanto riguarda invece la domanda di pensione, la nota ministeriale sottolinea che i termini e le modalità per la presentazione della domanda all'ente previdenziale verranno forniti con successive indicazioni operative