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Nuova batosta sui precari No ai permessi per i dottorati
La cassazione ha negato l'aspettativa
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Carlo Forte
Secondo i giudici di legittimità la diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo sarebbe anche compatibile con la normativa europea perché: «La limitazione agli assunti a tempo indeterminato», si legge nella sentenza, «non contrasta con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nel caso in cui non vi sia compatibilità fra la condizione risolutiva prevista dallo stesso art. 2, giustificata da una legittima finalità, e la durata del contratto a termine, tale da non consentire, dopo il conseguimento del dottorato, la prosecuzione almeno biennale del rapporto». I giudici di palazzo Spada hanno ritenuto di compensare le spese tra le parti. Ma la soccombenza in giudizio da parte del docente comporta l'accertamento dell'inesistenza del diritto dell'insegnante a mantenere le retribuzioni già percepite durante la fruizione dell'aspettativa per effetto delle sentenze di merito, esponendolo all'obbligo di doverle restituire in caso di rivalsa dell'amministrazione.