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Ok ai congedi parentali ad ore

Tra i presidi invece c'è difformità di comportamento

10/11/2015
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ItaliaOggi

Nicola Mondelli

Dal 25 giugno 2015 le norme di legge in materia di tutela e di sostegno della maternità e paternità in vigore (decreto legislativo 151/2001 come modificato dal decreto legislativo 80/2015) offrono alle lavoratrici madre e ai lavoratori padre, anche della scuola, la possibilità di utilizzare i periodi di congedo parentale non solo a giorni o mesi ma anche solo ad ore nel corso della giornata lavorativa.

Anche se tra la dirigenza degli istituti scolastici non c'è ancora unicità di comportamento, la possibilità di utilizzare i congedi in modalità oraria non può non trovare applicazione nei confronti del personale scolastico. In assenza di indicazioni da parte del ministero dell'istruzione o degli uffici scolastici regionali, fanno infatti testo le disposizioni emanate dall'Inps e cioè la circolare n. 152 del 18 agosto e il messaggio n. 6704 del 3 novembre scorso.

L'articolo 32 del decreto legislativo 151/2001 nella versione attualmente in vigore dispone che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, la madre lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro, trascorso il periodo di congedo per maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Anche il padre lavoratore ha diritto, dalla nascita del figlio, allo stesso periodo di congedo.

Tra le modalità di utilizzo del congedo indicate nell'articolo 32 la novità è rappresentata dalle disposizioni contenute nei commi 1-bis e 1-ter, commi inseriti nel testo originario dell'articolo 32 dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. Sono appunto tali commi che hanno introdotto la possibilità di fruire del congedo anche su base oraria.

In sintesi i predetti commi dispongono infatti che a decorrere dal 25 giugno 2015 le modalità di fruizione del congedo con modalità orarie, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, devono essere stabiliti dalla contrattazione collettiva del singolo settore lavorativo. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione, anche a livello aziendale, ciascun genitore potrà comunque optare per la fruizione con modalità oraria. In precedenza ciò non era consentito.

Con il messaggio n. 6704 del 3 novembre, l'istituto guidato da Tito Boeri ha fornito alcune importanti precisazioni circa la cumulabilità del congedo parentale fruito su base oraria con altri permessi o riposi disciplinati dal citato decreto legislativo 151/2001.

Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale su base oraria, si legge infatti nel messaggio, non potrà usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per un altro figlio, né dei riposi orari per allattamento, anche se richiesti per bambini differenti. Il congedo fruito in modalità oraria non è inoltre cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli articoli 33, comma 2, e 42 comma 1 del predetto T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale anche se richiesti per bambini differenti.

C'è invece compatibilità, si legge sempre nel messaggio, sia con i permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal citato T.U., quali ad esempio tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 33, comma 3 e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, quando fruiti anch'essi in modalità oraria, che con i permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso in quanto handicappato in situazione di gravità.

Importante risulta inoltre essere la precisazione che le suddette ipotesi di incumulabilità trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.