Precari, col decreto sviluppo basta assunzioni disposte dal giudice
Il provvedimento cancella ogni possibilità di trasformare le supplenze continuative in rapporti a tempo indeterminato, come invece indicherebbe l’Ue per quelle di lunga durata. Le altre novità: spostamenti solo dopo 5 anni dal ruolo, rinnovo graduatorie ogni 3 e addio 'code'. Nasce la Fondazione per il Merito
07/05/2011
La Tecnica della Scuola
Come si prevedeva, il testo del decreto Sviluppo contiene alcune norme che potrebbero cambiare i destini di decine di migliaia di precari della scuola. In particolare, il provvedimento adottato dal Cdm accoglie la norma che intende bloccare sul nascere le tante istanze presentate nei mesi scorsi per arrivare all’assunzione a titolo definitivo ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo: all’art. 9 del decreto viene sottolineato, infatti, "che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA), in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, né consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo".
La norma vanificherà, dunque, le aspettative di tutti quei precari con almeno tre anni di servizio alle spalle, alimentate appena un mese fa dalla sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Genova riguardo il ricorso di 15 precari della scuola assistiti da legali della Uil: in quell’occasione il giudice accolse la richiesta di risarcimento danni, con tanto di quota record, la più alta mai decretata in Italia, per la mancata stabilizzazione dei supplenti disponendo che ad ogni lavoratore sarebbe andato un risarcimento di circa 30.000 euro, oltre al diritto agli scatti di carriera. La sentenza si sommava poi a quella disposta da un giudice del lavoro del Tribunale di Siena, Diego Cammarosano, che nell’ottobre del 2010 dispose l’assunzione in ruolo di un'insegnante, che da sei anni svolgeva supplenze annuali consecutivamente. Un parere, tra l’altro, vicino a quello espresso negli ultimi tempi dalla Corte di Giustizia europea. Ma nella scuola, questa la tesi del Governo, la facile fluttuazione dei posti vacanti, legata a razionalizzazioni dell'amministrazione, pensionamenti, variazioni di iscrizioni, ecc., non può far scattare le assunzioni tramite le aule dei Tribunali.
Tra l’altro, l’allargamento di questa sentenza ai migliaia di ricorsi avviati negli ultimi mesi, preoccupava non poco i vertici di Viale Trastevere: basti pensare che la prospettiva per lo Stato era quella di pagare 3-4 miliardi di euro di arretrati, peraltro già chiesti attraverso sindacati e associazioni, come il Condacons e la Cgil, e spinti dalla scadenza del Collegato al lavoro di 2010 (legge 183/2010).
Queste le altre norme che riguardano la scuola: detto del "piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133", il decreto Sviluppo, al prevede che si potrà "chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità". Fino ad oggi, invece questa possibilità veniva concessa subito dopo la conclusione dell’anno di prova. Il decreto introduce anche l’abolizione delle ‘code’ inoltre, in caso di trasferimento di provincia e lo slittamento di un anno del rinnovo delle graduatorie: "a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 – si legge - l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia". Tutte queste disposizioni verranno accolte nell'ormai prossimo regolamento di gestione delle graduatorie ad esaurimento.
Nel decreto Sviluppo viene prevista, infine, sempre attraverso l'art. 9, l'istituzione della Fondazione per il Merito: servirà “per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonchè con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario”. Tra i vari compiti della Fondazione vi è anche quello della gestione “del coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione”. |